Sez. 3, Sentenza n. 8880 del 04/07/1996 Ud. (dep. 02/10/1996) Rv. 206417 - 01
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI | Uso di richiami vivi non identificabili mediante anello inamovibile - È mezzo vietato - Fattispecie: inesigibilità esclusa.
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI
L'art. 30 lett. h) legge 11 febbraio 1992, n. 157 sanziona penalmente non soltanto l'esercizio della caccia "con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma primo, lett. r" della legge medesima, ma anche con previsione generale, l'esercizio della caccia "con mezzi vietati". Va ricompreso tra tali "mezzi vietati" l'uso di richiami vivi "non identificabili mediante anello inamovibile", uso che è appunto espressamente vietato dall'art. 5, comma settimo, citata legge n. 157 del 1992. (Nella specie la S.C. ha osservato che non possono dedursi ragioni di "inesigibilità" del prescritto comportamento dalla mancata emanazione della normativa regionale di esecuzione, ovvero dalla non attuata distribuzione degli anelli numerati di identificazione, poiché in situazioni siffatte il cacciatore deve astenersi dall'uso di uccelli vivi di richiamo e non può certo violare i precetti posti dalla legge-quadro statale).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 5 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)