Sez. 5, Sentenza n. 6336 del 10/01/1978 Ud. (dep. 24/05/1978) Rv. 139065 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - REATO DI PERICOLO.*
L'Obbligo della tenuta dei libri e imposto all'imprenditore commerciale allo scopo di creare un mezzo di controllo sull'attivita da lui esercitata. La sua inosservanza da luogo pertanto a un reato di pericolo, punibile indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare. Di conseguenza, il fatto che l'omessa tenuta dei libri e delle scritture contabili non abbia impedito la ricostruzione della vita economica dell'impresa non discrimina il comportamento dello imprenditore, perche il pregiudizio inerente all'omissione non e la lesione del bene tutelato, ma soltanto il pericolo che tale lesione si verifichi.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)