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Sez. 3, Sentenza n. 5542 del 23/10/1979 (Rv. 402130 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - RISARCIMENTO DEI DANNI DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LEGGE APPLICABILE - RESIDENZA IN ITALIA DELLO STRANIERO CONVENUTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402130-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - OBBLIGAZIONI - RISARCIMENTO DEI DANNI DA FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - LEGGE APPLICABILE - RESIDENZA IN ITALIA DELLO STRANIERO CONVENUTO - IRRILEVANZA.*

In relazione alla domanda di risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, la residenza in Italia dello straniero convenuto attiene al potere del giudice italiano adito di conoscere della controversia, ma non alla legge sostanziale applicabile per la soluzione della medesima, che, ai sensi del secondo comma dello art 25 delle Disposizioni sulla legge in generale, e quella del luogo in cui il fatto illecito si e verificato, indipendentemente dallo status personale (di cittadinanza, apolidia ecc) del convenuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)