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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 (Rv. 665710 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto di negoziazione - Mancata adesione all’o.p.s. del Governo argentino - Fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665710-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

In caso di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all'offerta pubblica di scambio del governo argentino - pur determinando per il risparmiatore il mantenimento di titoli privi di valore, anziché la consegna in concambio di titoli aventi valore superiore - non rappresenta una condotta rimproverabile ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., posto che tale adesione comporta la novazione del rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento; inoltre, la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica solo alle fattispecie relative al risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale.

Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)