Sez. 3, Sentenza n. 738 del 17/04/1962 (Rv. 251168 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - COINCIDENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CHE HA PRONUNZIATO IL FALLIMENTO E DEL TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE A DECIDERE LA CONTROVERSIA SECONDO LE NORME ORDINARIE - IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE AI FINI DELLA COMPETENZA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEL GIUDICE DELEGATO.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - COINCIDENZA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE CHE HA PRONUNZIATO IL FALLIMENTO E DEL TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE A DECIDERE LA CONTROVERSIA SECONDO LE NORME ORDINARIE - IRRILEVANZA DELLA DISTINZIONE AI FINI DELLA COMPETENZA - MANCATA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEL GIUDICE DELEGATO.*
Ai fini della Competenza, la differenziazione fra tribunale in Sede ordinaria e tribunale fallimentare non ha alcuna Rilevanza nel caso in cui non siano territorialmente distinti il tribunale fallimentare che, ratione loci, ha dichiarato il fallimento e il tribunale competente a conoscere della controversia se essa non avesse carattere fallimentare. A tali fini, non ha rilievo nemmeno la circostanza che del collegio giudicante in funzione di giudice fallimentare non faccia parte, in veste di relatore, il giudice delegato al fallimento, cui la controversia si riferisce. (V 692/60, 2483/59, 614/59).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)