Sez. 1 - , Sentenza n. 10337 del 19/05/2016 (Rv. 647739 - 01)
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO | Bacini d'acqua salsa o salmastra - Appartenenza al demanio necessario marittimo - Azione di rivendica da parte dell'amministrazione - Principi affermati dalla CEDU sulla necessità di un equo indennizzo in favore del privato - Applicabilità - Condizioni.
DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO
L'accertata natura demaniale, ai sensi dell'art. 28, lett. b), c.n., di bacini di acqua salsa o salmastra (nella specie le c.d. valli da pesca della laguna di Venezia), non osta al riconoscimento in favore della parte privata che vanti su di essi una legittima aspettativa di utilizzo, di un indennizzo per la loro privazione, dovuta alla legittima ingerenza dell'amministrazione che abbia agito per l'accertamento della natura demaniale dei medesimi beni; a tal fine, tuttavia, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte EDU nella sentenza 23 settembre 2014, "Perimpiè Società Agricola c. Italia", occorre l'accertamento: a) dell'esistenza di un titolo formale di proprietà, ricevuto da un notaio e registrato nei registri immobiliari; b) dell'esistenza di una prassi di lunga data, consistente nel riconoscere al privato un titolo di proprietà sulle valli da pesca e nel tollerarne il suo possesso e utilizzo continuo; c) del pagamento delle imposte fondiarie; d) dello svolgimento ad opera del privato di attività di impresa nelle aree in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 28 lett. B, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)