Sez. 1, Sentenza n. 1551 del 26/05/1971 (Rv. 351925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PER AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA DELLA PARTE - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PER AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA DELLA PARTE - SUFFICIENZA.*
Non sussiste nullita dell'atto di citazione quando la sottoscrizione del procuratore figuri apposta solamente sotto la certificazione della autenticita della firma della parte alla procura alle liti, redatta in calce o a margine dell'atto stesso, in quanto, in tal caso, deve ritenersi che la firma del difensore abbia il duplice scopo di sottoscrivere l'atto di citazione e di certificare l'autografia del mandato. (Conf 3495'68, mass n 336640).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)