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Sez. 4, Sentenza n. 10320 del 29/06/1981 Ud. (dep. 17/11/1981) Rv. 150995 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SOGGETTO TUTELATO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA O IMPUNIBILITÀ DEL RAPPORTO - NON NECESSITÀ DELL'ADOZIONE DELLE MISURE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
Stato
decisa il 1981-06-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150995-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SOGGETTO TUTELATO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA O IMPUNIBILITÀ DEL RAPPORTO - NON NECESSITÀ DELL'ADOZIONE DELLE MISURE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*

L'Obbligo di osservare le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non presuppone necessariamente, e limitatamente, la sussistenza di un rapporto di lavoro, poiché esse concernono, invece, la sicurezza in sè dell'ambiente di lavoro e, quindi, la incolumità di quanti vengono posti a contatto con tale ambiente. Ne consegue che la inesistenza o la legittima impossibilità di un formale rapporto di lavoro non possano risolversi in un esonero dall'Obbligo di provvedere alla sicurezza e all'incolumità di coloro che, comunque, vengano inseriti nell'ambiente di lavoro. (V mass n 149004, prima parte; (V mass n 143041).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)