Sez. 4, Sentenza n. 10320 del 29/06/1981 Ud. (dep. 17/11/1981) Rv. 150995 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SOGGETTO TUTELATO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA O IMPUNIBILITÀ DEL RAPPORTO - NON NECESSITÀ DELL'ADOZIONE DELLE MISURE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - SOGGETTO TUTELATO - OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE - IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI LAVORO - INSUSSISTENZA O IMPUNIBILITÀ DEL RAPPORTO - NON NECESSITÀ DELL'ADOZIONE DELLE MISURE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO.*
L'Obbligo di osservare le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non presuppone necessariamente, e limitatamente, la sussistenza di un rapporto di lavoro, poiché esse concernono, invece, la sicurezza in sè dell'ambiente di lavoro e, quindi, la incolumità di quanti vengono posti a contatto con tale ambiente. Ne consegue che la inesistenza o la legittima impossibilità di un formale rapporto di lavoro non possano risolversi in un esonero dall'Obbligo di provvedere alla sicurezza e all'incolumità di coloro che, comunque, vengano inseriti nell'ambiente di lavoro. (V mass n 149004, prima parte; (V mass n 143041).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)