Sez. 5, Sentenza n. 13467 del 27/07/2012 (Rv. 623501 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Applicazione della tariffa ridotta per pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno - Presupposti - Dichiarazione di pubblicità - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di tassa comunale sulla pubblicità, l'applicazione della tariffa ridotta per esposizioni relative a periodi inferiori ad un anno presuppone la presentazione della dichiarazione di pubblicità - che può intendersi effettuata anche mediante la richiesta di autorizzazione all'esposizione dei teli, quando questa abbia i requisiti previsti dalla legge per la prima -, in quanto l'art. 8, comma quarto, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevede che, qualora venga omessa la presentazione dell'indicata dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2, 3, si presume "ex lege" effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 13, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)