Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 20 maggio 1987, causa 242/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (prima sezione)
20 maggio 1987
Nella causa 242/85,
J. J. Geist, dipendente a riposo della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. J. N. Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Decker, patrocinante dinanzi alla Cour d'appel di Lussemburgo, 16, avenue Marie-Thérèse, c. p. 335,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Andersen del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento di due decisioni della Commissione del 27 luglio 1984, l'una con cui il Geist veniva collocato a riposo e gli veniva riconosciuta una pensione d'invalidità, calcolata a norma dell'art. 78, 3o comma, dello statuto del personale, l'altra con cui veniva ripristinato il suo diritto alla retribuzione a decorrere dal 1o giugno 1983,
LA CORTE (prima sezione),
composta dai signori F. Schockweiler, presidente di sezione, G. Bosco e R. Joliet, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: B. Pastor, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 21 gennaio 1987,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 19 marzo 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 agosto 1985, il sig. Geist, ex dipendente della Commissione, ha proposto un ricorso, ai sensi dell'art. 173, 2o comma del trattato, avverso due decisioni della Commissione del 27 luglio 1984, l'una con cui il Geist veniva collocato a riposo e gli veniva riconosciuta una pensione di invalidità, calcolata a norma dell'art. 78, 3o comma, dello statuto del personale, l'altra con cui veniva ripristinato il suo diritto alla retribuzione a decorrere dal 1o giugno 1983.
punto 2
Dopo aver prestato servizio presso la Commissione come ingegnere specializzato nel ramo nucleare, il Geist era stato trasferito al centro di Ispra. Reputando questa nuova assegnazione non corrispondente alle proprie qualifiche, nel 1976, il ricorrente interrompeva di propria iniziativa ogni attività professionale. L'una dopo l'altra, due commissioni d'invalidità venivano incaricate di accertare se questa assenza fosse giustificata dal punto di vista medico. Esse ritenevano che il Geist fosse idoneo al servizio. Ciononostante, il Geist si rifiutava di riprendere a svolgere le proprie mansioni, cosicché la Commissione, in applicazione dello statuto, sospendeva il suo stipendio a decorrere dal 1o gennaio 1981. Il Geist non tornava al lavoro e presentava nuovi certificati medici che, a suo parere, giustificavano la sua assenza. Nel gennaio 1983 veniva quindi convocata una terza commissione di invalidità che riteneva che l'assenza del Geist fosse irregolare.
punto 3
Il 22 febbraio 1984, senza essere tornato a svolgere il proprio lavoro, il Geist chiedeva il suo collocamento a riposo anticipato, nonché il diritto « all'applicazione dell'art. 78 dello statuto del personale e del regime corrispondente della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale ». A seguito di questa domanda, una quarta commissione di invalidità riceveva, nel 1984, l'incarico di pronunciarsi, in primo luogo, sull'esistenza dell'invalidità del Geist, in secondo luogo, sulla validità dei certificati medici che il Geist aveva continuato a presentare dopo il gennaio 1983.
punto 4
Tale commissione di invalidità depositava le sue conclusioni il 19 luglio 1984. Essa accertava che il Geist era affetto da una « invalidità permanente riconosciuta come totale », che lo poneva « nell'impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera ». Quanto alla causa di questa invalidità, la commissione di invalidità rinviava a un foglio separato, sul quale si precisava che « risulta che lo stress professionale ha influito sull'invalidità del sig. Geist, tuttavia, non esistendo nel suo caso un'incidenza sostanziale in relazione a questo problema, la commissione ha ritenuto che una soluzione di tale questione non fosse giustificata ». D'altro canto, la Commissione riconosceva che i certificati medici presentati dopo il gennaio 1983, data della riunione della precedente commissione di invalidità, erano validi e dimostravano l'incapacità al lavoro del Geist a partire dal 1o giugno 1983 fino al giugno 1984.
punto 5
Sulla base di tali conclusioni, il 27 luglio 1984, la Commissione collocava a riposo il Geist, accordandogli la pensione di invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3o comma, dello statuto. Questo articolo precisa che, qualora l'invalidità non sia dovuta a causa di servizio, il tasso della pensione d'invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il dipendente avrebbe avuto diritto a 65 anni, se fosse rimasto in servizio fino a tale età. Nel caso del Geist, il tasso era pari al 70% dello stipendio base. Peraltro, con decisione dello stesso giorno, la Commissione ripristinava retroattivamente il diritto del Geist alla retribuzione a decorrere dal 1o giugno 1983.
punto 6
Per una più ampia esposizione degli antefatti e dei mezzi dedotti dalle parti, si rinvia alla relazione d'udienza.
punto 7
A sostegno del suo ricorso, il Geist deduce tre mezzi, i primi due riguardanti la decisione della Commissione che stabilisce l'ammontare della sua pensione di invalidità, il terzo riguardante la decisione della Commissione che ripristina il suo diritto alla retribuzione a decorrere dal 1o giugno 1983. In primo luogo, il Geist ritiene che la commissione di invalidità non fosse regolarmente costituita. In secondo luogo, egli sostiene che quest'ultima avrebbe dovuto riconoscere l'origine professionale della sua infermità. Infine, il ricorrente asserisce che la commissione di invalidità avrebbe dovuto prendere in considerazione le certificazioni mediche dello stesso prima del giugno 1983.
Sentenza › Sul mezzo attinente alla composizione della commissione di invalidità
punto 8
Col suo primo mezzo, il ricorrente fa valere che la commissione d'invalidità non era regolarmente costituita, dal momento che il medico designato dalla Commissione non era iscritto all'ordine dei medici belga e non era pertanto medico ai sensi dello statuto.
punto 9
Senza che occorra esaminare la fondatezza di questo mezzo, va rilevato che nel reclamo esso non è stato formulato ed è stato proposto dinanzi alla Corte soltanto durante la fase scritta del procedimento. Ebbene, risulta da una giurisprudenza costante, ribadita da ultimo nella sentenza 7 maggio 1986 (causa 52/85, Rihoux e altri, Race. pag. 1555), che « nei ricorsi del personale, le conclusioni presentate dinanzi alla Corte possono avere solo lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo, e, d'altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente ». Stando così le cose, il primo mezzo dev'essere dichiarato irricevibile.
Sentenza › Sul mancato riconoscimento dell'origine professionale dell'invalidità del Geist
punto 10
Il ricorrente sostiene che la sua invalidità è di origine professionale e che egli avrebbe dovuto fruire delle disposizioni dello statuto relative all'invalidità di origine professionale. Si tratta dell'art. 78, 2o comma, dello statuto, che contempla il pagamento di una pensione al tasso forfettario del 70% dell'ultimo stipendio del dipendente, e dell'art. 73 dello statuto, che accorda ai dipendenti un'indennità pari a otto volte il loro stipendio base.
punto 11
Va ricordato che il ricorrente in forza dell'art. 78, 3o comma, dello statuto, fruisce di una pensione di invalidità il cui tasso è calcolato al 70% del suo stipendio base. La sua pensione di invalidità viene ad essere, pertanto, dello stesso ammontare del forfait che gli sarebbe stato versato a norma dell'art. 78, 2o comma, dello statuto.
punto 12
Stando così le cose, si rende necessario verificare se il ricorrente abbia interesse a ricorrere contro la decisione del 27 luglio 1984, con cui è stata accordata una pensione di invalidità per causa non di servizio.
punto 13
È opportuno rilevare, a questo proposito, che l'art. 25 della « regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale » (in prosieguo: « regolamentazione di copertura »), che ha definito la procedura da seguire per ottenere l'applicazione dell'art. 73 dello statuto, precisa che « l'accertamento di una invalidità permanente, totale o parziale, non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 78 dello statuto e viceversa ». Nella sua sentenza 15 gennaio 1981, (causa 731/79, B./Parlamento, Race. pag. 107), la Corte stessa ha dichiarato che la procedura istituita dall'art. 73 dello statuto e dalla regolamentazione di copertura e quella dell'art. 78 dello statuto sono due procedure diverse, che possono dar luogo a decisioni distinte, l'una indipendente dall'altra.
punto 14
Stando così le cose, anche se la commissione di invalidità non ha riconosciuto l'origine professionale dell'invalidità del ricorrente nell'applicazione dell'art. 78 dello statuto, questa origine professionale può essere riconosciuta per l'applicazione dell'art. 73 dello statuto. È opportuno segnalare, inoltre, che il Geist non ha neppure chiesto di fruire dell'art. 73 dello statuto.
punto 15
Il Geist non ha quindi alcun interesse ad agire avverso la decisione della Commissione che gli accorda una pensione di invalidità in base all'art. 78, 3o comma, dello statuto, dal momento che una siffatta decisione non ha alcuna influenza sull'ammontare della sua pensione né menoma la possibilità del ricorrente di ottenere il versamento del capitale contemplato dall'art. 73 dello statuto.
punto 16
È d'uopo concludere che il ricorso, in quanto diretto contro la decisione del 27 luglio 1984, che accordava al Geist una pensione di invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3o comma, dello statuto, è irricevibile.
Sentenza › Sulla decisione della commissione di invalidità con cui l'assenza del sig. Geist era considerata ingiustificata prima del 1o giugno 1983
punto 17
Il ricorrente ritiene che diversi certificati medici giustificavano la sua assenza per il periodo precedente al 1o giugno 1983.
punto 18
A tal proposito, va ricordato che l'art. 59 dello statuto dispone che l'assenza di un dipendente può venire giustificata da certificati medici. Nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente non nega che i documenti da lui presentati prima del giugno 1983 fossero dei semplici referti medici. Se ne deve pertanto concludere che non si trattava di certificati medici ai sensi dell'art. 59 dello statuto.
punto 19
Alla luce di quanto sopra considerato che il primo certificato medico fornito dal ricorrente è in data 7 giugno 1983 e riguarda il periodo 1o giugno 1983 — 31 agosto 1983 la commissione d'invalidità ha giustamente ritenuto che l'assenza del Geist fosse giustificata solo dal 1o giugno 1983.
punto 20
Il ricorso del Geist dev'essere quindi respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è, diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 27 luglio 1984, con cui gli veniva accordata una pensione di invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3o comma, dello statuto e respinto, in quanto infondato, nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione della Commissione con cui veniva ripristinato il diritto alla retribuzione a decorrere dal 1o giugno 1983.
Sentenza › Sulle spese
punto 21
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, giusto l'art. 70 del regolamento stesso, le spese sostenute dalle istituzioni nel ricorso di agenti delle Comunità restano a carico delle stesse.
Dispositivo
Per questi motivi
LA CORTE (prima sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione della Commissione del 27 luglio 1984, con cui veniva accordata al sig. Geist una pensione di invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3o comma, dello statuto.
2) Il ricorso è infondato nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione della Commissione con cui veniva ripristinato il diritto alla retribuzione del sig Geist a decorrere dal 1o giugno 1983.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Schockweiler
Bosco
Joliét
Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 20 maggio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della prima sezione
F. Schockweiler