Sez. 6, Sentenza n. 1194 del 25/05/1978 Ud. (dep. 03/02/1979) Rv. 141027 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER DISTRAZIONE - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Puo commettere distrazione punibile a titolo di peculato non solo il pubblico ufficiale che abbia per legge o per atto amministrativo specifica Competenza a disporre del danaro o della cosa mobile della pubblica amministrazione, ma anche colui il quale, attribuendosi Competenza non propria, di fatto, si inserisce nel maneggio o nella disposizione del denaro, trovando occasione per fare cio, nelle proprie pubbliche funzioni. (nella specie e stato ritenuto configurabile il peculato nel fatto del direttore artistico di un conservatorio di musica il quale aveva riscosso indennita di direzione non spettantegli o emettendo senza averne la Competenza i relativi titoli di pagamento, ovvero attraverso attestazione non veridica circa l'effettivo servizio prestato, resa al direttore amministrativo competente).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)