Sez. 2, Sentenza n. 701 del 22/03/1963 (Rv. 260944 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO (MANCATO) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - CONTROVERSIA SULLA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO RICHIESTA DAL LAVORATORE - ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE SU QUEST'ULTIMO E SUL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO (MANCATO) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - CONTROVERSIA SULLA CAUSA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO AL FINE DELLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA DI PREAVVISO RICHIESTA DAL LAVORATORE - ONERE DELLA PROVA INCOMBENTE SU QUEST'ULTIMO E SUL DATORE DI LAVORO.*
Allorche sia pacifico che un determinato rapporto di lavoro a tempo indeterminato e intercorso tra le parti e che tale rapporto ha avuto fine in un dato momento, ma sia controversa la causa della cessazione del rapporto (licenziamento, o dimissioni volontarie), il lavoratore, il quale chieda la corresponsione dell'indennita di mancato preavviso, e tenuto, a norma dell'art 2697 cod civ, a provare il fatto del licenziamento, che e un elemento costitutivo del diritto da lui preteso (salvo al datore di lavoro di provare che il licenziamento fu intimato col dovuto preavviso o per giusta causa costituendo la concessione del preavviso ovvero la giusta causa nel caso di licenziamento del lavoratore, altrettanti fatti impeditivi del diritto all'indennita di cui trattasi).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)