Sez. L, Sentenza n. 2535 del 07/02/2006 (Rv. 587040 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Rappresentanza processuale - Tempo del conferimento della procura - Irrilevanza - Concomitanza in capo al procuratore dei poteri sostanziali e processuali - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa alla rappresentanza processuale conferita da procuratore speciale in epoca successiva all'estinzione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
In tema di potere di rappresentanza processuale, a nulla rileva che la procura venga conferita quanto il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sia già estinto, tenuto conto che gli unici requisiti stabiliti dalle norme e ricavabili dai principi giurisprudenziali, sono quelli della concomitanza in capo al procuratore dei poteri sostanziali e processuali, e ciò indipendentemente dal tempo del conferimento della procura e dall'individuazione aprioristica dei singoli rapporti ai quali è attribuita la rappresentanza sostanziale. La "ratio" di tale regola risiede esclusivamente nell'esigenza che il rappresentante processuale sia fornito anche dei poteri dispositivi relativi al rapporto sostanziale, dei quali può rivelarsi necessario l'esercizio anche se il rapporto si è svolto nel passato (ad esempio al fine di transigere o conciliare la lite). (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha confermato la decisione di merito che, con riferimento a procura "ad litem" rilasciata non del legale rappresentante di una società, ma da un procuratore speciale, successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro controverso, aveva rilevato la piena rispondenza all'art. 77 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)