diritto.io

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero

Testo in vigore al

Art. 5

1. Le graduatorie degli aspiranti al conferimento degli incarichi sono formate, per gli istituti italiani di cultura, da una commissione nominata dal capo della rappresentanza diplomatica e composta di tre membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nella sede della rappresentanza, tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative.

2. La commissione verifica il possesso dei requisiti prescritti e procede alla graduazione degli aspiranti sulla base dei rispettivi titoli, da valutare secondo i criteri stabiliti nell'ordinanza di cui al precedente articolo 4, e dell'esito di un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua e cultura locale.

3. Sono formate distinte graduatorie in relazione ai diversi livelli di funzione.

Art. 6

1. Le graduatorie per il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 1 sono formate da una o, se necessario, piu' commissioni nominate dal capo del competente ufficio con solare e composte da cinque membri scelti tra funzionari e il personale scolastico direttivo e docente in servizio nel territorio di competenza della rappresentanza diplomatica o consolare tenendo conto delle designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative.

2. Per i lavori della commissione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 5.

3. Le graduatorie devono essere formate come segue:

  1. a) per le scuole secondarie ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153:

    1. 1) distinte graduatorie per gli aspiranti in possesso di titolo di abilitazione e per quelli che ne sono sforniti, in relazione alle materie d'insegnamento;

  2. b) per le scuole elementari ed i corsi di livello corrispondente di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153:

    1. 1) unica graduatoria, con precedenza degli aspiranti inclusi in una graduatoria di merito di un concorso magistrale;

  3. c) per le scuole materne:

    1. 1) due distinte graduatorie per le aspiranti all'insegnamento in possesso di abilitazione e per quelle che ne sono sfornite; una graduatoria per le assistenti.

Art. 7

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, le graduatorie di cui agli articoli 5 e 6 devono essere pubblicate, per un periodo di 15 giorni, nell'albo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo la rispettiva competenza. Contro di esse e' ammessa opposizione da parte degli interessati entro quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione.2

2. Le graduatorie sono trasmesse dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare, nel termine di trenta giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, al Ministero degli affari esteri, unitamente ai verbali dei lavori delle commissioni, alle eventuali opposizioni pervenute e alle relative controdeduzioni.2

3. E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione e' nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione e' integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

4. La predetta commissione, nel termine di quindici giorni precedenti l'inizio dell'anno accademico o scolastico, verifica la regolarita' delle graduatorie e decide sulle eventuali opposizioni.

5. Il Ministro per gli affari esteri, con propri decreti, su conforme parere della commissione, approva le graduatorie.

Art. 8

1. Il conferimento e la revoca degli incarichi sono disposti con decreto del Ministro per gli affari esteri su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

Art. 9

1. Le supplenze di insegnamento per la sostituzione di docenti di ruolo o incaricati temporaneamente impediti e per la copertura dei posti di insegnamento che comportino un orario settimanale inferiore a quello minimo previsto dal secondo comma del precedente articolo 1 sono conferite, previa autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare agli iscritti nelle graduatorie di cui agli articoli 5 e 6.

Capo II. Stato giuridico degli incaricati

Art. 10

1. Nei confronti del personale incaricato di cui al precedente articolo 1 trova applicazione l'articolo 11 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546.

2. Nei limiti previsti dalla norma succitata e' dovuta, per il periodo delle vacanze estive, la retribuzione agli insegnanti incaricati di cui all'articolo 1 che abbiano prestato servizio per non meno di sette mesi durante l'anno accademico o scolastico stabilito dal calendario locale.

3. Negli stessi limiti compete la tredicesima mensilita' nella misura di 1/12 per ciascun mese di effettivo servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Art. 11

1. Il personale incaricato di cui all'articolo 1 ha diritto ai congedi ordinari e straordinari previsti dalla vigente legislazione per il personale insegnante incaricato in servizio nelle corrispondenti scuole metropolitane.

2. Il congedo ordinario e' concesso dal direttore per gli insegnanti incaricati degli istituti di cultura e dal superiore scolastico negli altri casi. Il congedo straordinario e' concesso, secondo la rispettiva competenza, dal capo della rappresentanza diplomatica o dal capo dell'ufficio consolare, che ne danno immediata informazione al Ministero degli affari esteri.

Art. 12

1. Al personale incaricato di cui all'articolo 1 spetta il trattamento previdenziale ed assistenziale relativo al personale insegnante non di ruolo in servizio nelle scuole aventi sede in Italia, sempreche' le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorieta' dalla legislazione locale.

2. Ad esso spetta altresi' la concessione di un equo indennizzo, nelle stesse misure e con le medesime modalita' stabilite per il personale non di ruolo, qualora subisca la perdita totale o parziale dell'integrita' fisica per effetto di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3. I contributi assicurativi sono dovuti sulle competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di cui alla presente legge nei limiti e con le modalita' previste dalla legislazione italiana.

4. Il personale contemplato dalla presente legge, qualora sia retribuito in tutto o in parte da enti stranieri e non usufruisca di tutela previdenziale e/o assistenziale secondo la legislazione locale, e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione degli affari esteri la quota personale dei contributi dovuti nei limiti della retribuzione, a carico degli enti stessi, computabile ai fini assicurativi.

5. Qualora la legge del paese ove ha sede l'istituzione scolastica stabilisca, con disposizioni di carattere inderogabile, l'obbligo delle assicurazioni sociali, puo' provvedersi, per particolari situazioni locali in paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'assicurazione integrativa del personale stesso presso il competente ente assicurativo italiano.

6. I contratti di assicurazione integrativa sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti interessati dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

7. I contributi dovuti per le assicurazioni integrative sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore.

8. Al personale incaricato di cui al presente articolo compete la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato di cui alla "Concessione speciale C" dopo due anni di ininterrotto servizio.

Art. 15

1. Al personale insegnante non di ruolo contemplato dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia disciplinare concernenti il corrispondente personale non di ruolo del territorio metropolitano.

2. L'avvertimento scritto e' inflitto dall'autorita' preposta all'istituzione scolastica o culturale.

3. La censura e' inflitta dalla competente autorita' diplomatica o consolare.

4. Le altre sanzioni sono inflitte dal Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

5. Contro le sanzioni dell'avvertimento e della censura e' dato ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per gli affari esteri, che decide su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.

6. Si applicano, altresi', in materia di sospensione cautelare, gli articoli 91 e 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16

1. Oltre che nelle ipotesi di decadenza previste per il corrispondente personale di ruolo, ed in quella di scadenza del termine di conferimento dell'incarico, il rapporto d'impiego degli insegnanti incaricati cessa:

  1. a) nel caso di incarichi a tempo indeterminato, per raggiungimento del limite di eta' di 65 anni;

  2. b) per dimissioni volontarie;

  3. c) per soppressione del posto di insegnante o destinazione al posto stesso di insegnanti di ruolo, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2;

  4. d) per licenziamento per persistente insufficiente rendimento debitamente accertato secondo le vigenti disposizioni di legge;

  5. e) per licenziamento a causa del superamento dei periodi massimi di congedo;

  6. f) per licenziamento per motivi disciplinari ovvero in conseguenza di condanna definitiva restrittiva della liberta' personale.

Titolo II. Personale insegnante non di ruolo nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'articolo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni

Capo I. Conferimento degli incarichi di insegnamento

Art. 17

1. Le funzioni di insegnamento nelle istituzioni straniere di istruzione di cui all'articolo 15 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni ed integrazioni, quando non siano attribuite, a norma del citato testo unico, a personale di ruolo, sono conferite per incarico.

2. In tal caso il servizio prestato nell'espletamento dell'incarico e' riconosciuto utile ai fini dell'applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

1. Coloro che aspirano al conferimento degli incarichi di cui al precedente articolo devono presentare domanda al Ministero degli affari esteri, direzione generale della cooperazione culturale, scientifica e tecnica, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Per accedere agli incarichi e' necessario il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei requisiti previsti dal precedente articolo 3.

Art. 19

1. La commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7 procede agli adempimenti di cui al precedente articolo 5 e forma le graduatorie degli aspiranti articolate secondo i paesi di destinazione e le materie di insegnamento.

2. Per la formazione di dette graduatorie la commissione si avvale di esperti in particolari discipline.

Art. 20

1. Ove riconosca la regolarita' del procedimento, il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto all'approvazione delle graduatorie, e, su conforme parere delle competenti autorita' straniere, provvede con proprio decreto al conferimento degli incarichi per l'anno accademico o scolastico cui le graduatorie si riferiscono, secondo l'ordine delle stesse.

Art. 21

1. Se il servizio del docente incaricato ai sensi del precedente articolo sia stato lodevolmente prestato e se il docente stesso continui a trovarsi in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico, su conforme parere delle competenti autorita' straniere e della rappresentanza diplomatica italiana, puo' essere rinnovato, di anno in anno, sino ad un massimo di cinque anni.

Capo II. Stato giuridico degli incaricati

Art. 23

1. Al personale di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 della presente legge, concernenti i congedi ordinari e straordinari, la riduzione sui biglietti di viaggio delle ferrovie dello Stato, l'assistenza sanitaria, il trattamento pensionistico e l'equo indennizzo.

2. I congedi ordinari e straordinari sono concessi dal capo della rappresentanza diplomatica, previe intese con le competenti autorita' scolastiche; dei congedi straordinari e' data notizia al Ministero degli affari esteri.

Art. 24

1. Gli insegnanti incaricati nelle istituzioni straniere di istruzione sono tenuti all'osservanza dell'orario di tali istituzioni nonche' di tutti gli obblighi di servizi e di condotta previsti per il corrispondente personale di ruolo.

2. Qualora l'orario presso le istituzioni straniere sia inferiore alle 18 ore settimanali, le ore residue fino a 18 devono essere impiegate in attivita' culturali alle dirette dipendenze della rappresentanza diplomatica.

Art. 25

1. Nel caso di violazione dei propri obblighi, gli insegnanti incaricati presso le istituzioni straniere di istruzione sono sottoposti a procedimento disciplinare, in conformita' di quanto stabilito dal precedente articolo 15.

2. L'avvertimento scritto e la censura sono inflitti dal capo della rappresentanza diplomatica; le altre sanzioni sono disposte con decreto del Ministro per gli affari esteri, su conforme parere della commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 7.