Codice civile
Testo in vigore al
Art. 2925 Norme applicabili all'assegnazione forzata
1. Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.
Art. 2926 Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
1. Se l'assegnazione ha per oggetto beni mobili, i terzi che ne avevano la proprieta' possono, entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolta' spetta ai terzi che avevano sulla cosa altri diritti reali, nei limiti del valore del loro diritto.
2. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore, ma si estinguono le garanzie prestate da terzi.
Art. 2927 Evizione della cosa assegnata
1. L'assegnatario, se subisce l'evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilita' del creditore procedente per i danni e per le spese.
2. L'assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.
Art. 2928 Assegnazione di crediti
1. Se oggetto dell'assegnazione e' un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.
Art. 2929 Nullita' del processo esecutivo
1. La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Sezione II. Dell'esecuzione forzata in forma specifica
Art. 2930 Esecuzione forzata per consegna o rilascio
1. Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
Art. 2931 Esecuzione forzata degli obblighi di fare
1. Se non e' adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto puo' ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.
Art. 2932 Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
1. Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
2. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Art. 2933 Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
1. Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.
2. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.
Titolo V. Della prescrizione e della decadenza
Capo I. Della prescrizione
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 2934 Estinzione dei diritti
1. Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
2. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Art. 2935 Decorrenza della prescrizione
1. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere.
Art. 2936 Inderogabilita' delle norme sulla prescrizione
1. E' nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Art. 2937 Rinunzia alla prescrizione
1. Non puo' rinunziare alla prescrizione chi non puo' disporre validamente del diritto.
2. Si puo' rinunziare alla prescrizione solo quando questa e' compiuta.
3. La rinunzia puo' risultare da un fatto incompatibile con la volonta' di valersi della prescrizione.
Art. 2938 Non rilevabilita' d'ufficio
1. Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.
Art. 2939 Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi
1. La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
Art. 2940 Pagamento del debito prescritto
1. Non e' ammessa la ripetizione di cio' che e' stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Sezione II. Della sospensione della prescrizione
Art. 2941 Sospensione per rapporti tra le parti
1. La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la patria potesta' o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;
3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finche' non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto e' disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato;
5) tra l'erede e l'eredita' accettata con beneficio d'inventario;
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione e' esercitata, finche' non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finche' sono in carica, per le azioni di responsabilita' contro di essi;
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finche' il dolo non sia stato scoperto.
Art. 2942 Sospensione per la condizione del titolare
1. La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermita' di mente, per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacita';
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra.
Sezione III. Dell'interruzione della prescrizione
Art. 2943 Interruzione da parte del titolare
1. La prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
2. E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
3. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e' incompetente.
4. La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Art. 2944 Interruzione per effetto di riconoscimento
1. La prescrizione e' interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso puo' essere fatto valere.
Art. 2945 Effetti e durata dell'interruzione
1. Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
2. Se l'interruzione e' avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
3. Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo.