Sez. 1, Sentenza n. 110 del 14/01/1976 (Rv. 378741 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - ATTIVITA COMMERCIALE SOGGETTA AL REGIME DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA - INTESTAZIONE DELLA LICENZA A PERSONA DIVERSA DAL GESTORE - MANCATA ANNOTAZIONE DELLA TEMPORANEA GESTIONE DA PARTE DI UN TERZO - OMISSIONE DI PUBBLICITA RELATIVA ALLA CESSIONE DELLA GESTIONE - CONSEGUENZE - SITUAZIONE TUTELABILE DI APPARENZA GIURIDICA - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO AD ALTRE CONDIZIONI - NECESSITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO - ATTIVITA COMMERCIALE SOGGETTA AL REGIME DELLA LICENZA AMMINISTRATIVA - INTESTAZIONE DELLA LICENZA A PERSONA DIVERSA DAL GESTORE - MANCATA ANNOTAZIONE DELLA TEMPORANEA GESTIONE DA PARTE DI UN TERZO - OMISSIONE DI PUBBLICITA RELATIVA ALLA CESSIONE DELLA GESTIONE - CONSEGUENZE - SITUAZIONE TUTELABILE DI APPARENZA GIURIDICA - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO AD ALTRE CONDIZIONI - NECESSITA - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Con riferimento alle obbligazioni contratte nell'Esercizio di un'attivita commerciale soggetta al regime della licenza amministrativa, l'intestazione della licenza di Esercizio ad un soggetto diverso da quello che effettivamente gestisce l'attivita, la mancata annotazione nella licenza della temporanea gestione da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, e l'omissione di qualunque pubblicita di fatto idonea a portare a conoscenza dei terzi l'avvenuta cessione della gestione, se costituiscono elementi Atti a produrre in favore del terzo una presunzione semplice circa la ragionevolezza e la non colposita del suo convincimento che il titolare della licenza sia anche l'effettivo gestore dell'azienda, non sono tuttavia sufficienti ad integrare, nel concorso di elementi contrari, la configurabilita nel caso concreto di una situazione tutelabile di apparenza giuridica. L'accertamento se l'affidamento del terzo sulla situazione apparente sia immune da colpa non puo quindi essere ancorato a criteri rigidi e assoluti, ma va compiuto caso per caso, con riferimento a tutti gli elementi della situazione di fatto nella quale l'attivita negoziale del terzo si e concretamente svolta. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice del merito non e censurabile in Cassazione, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2084, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 86 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)