Sez. 1, Sentenza n. 1727 del 26/06/1963 (Rv. 262651 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - SPETTANZA - SOPRALZO ESEGUITO DA TERZO - ACQUISTO PER ACCESSIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO DEL CONDOMINIO.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - SPETTANZA - SOPRALZO ESEGUITO DA TERZO - ACQUISTO PER ACCESSIONE DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'ULTIMO PIANO DEL CONDOMINIO.*
Il diritto di sopraelevazione spetta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio anche se il lastrico solare e oggetto di proprieta comune dei proprietari dei diversi piani a norma dell'art 1117 cod civ, salvo che risulti il contrario dal titolo o che il lastrico solare spetti in proprieta esclusiva ad altri (artt 1126 e 1127 cod civ). ne consegue che l'acquisto per accessione della sopraelevazione si opera a favore del proprietario dell'ultimo piano o del proprietario esclusivo del lastrico solare, anche se l'opera e stata costruita da chi non aveva ottenuto 93 diritto di superficie. Ovviamente, se risulti in modo univoco un1 valida rinunzia del proprietario dell'ultimo piano ad avvalersi del diritto legale di acquisto per accessione, deve ritenersi che questa subentri ed operi a favore di tutti i condomini, in quanto proprietari di tutte le parti comuni dell'edificio (suolo, fondazioni, muri maestri), ai quali la sopraelevazione inscindibilmente si incorpora ed inerisce.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)