Sez. U, Sentenza n. 19705 del 13/11/2012 (Rv. 624132 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Rilevanza disciplinare della condotta - Apprezzamento - Competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi - Sussistenza - Controllo in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di pubblicità informativa.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale) è rimessa all'Ordine professionale, ed il controllo di legittimità sull'applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell'enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruità della motivazione, ma all'individuazione del precetto e rileva, quindi, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva derivato dalla clausola generale il divieto di effettuare comunicazioni pubblicitarie evocative e suggestive, incentrate sul dato economico dei costi molto bassi e contenenti dati equivoci, privi di contenuto informativo professionale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)