Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17416 del 13/07/2017 (Rv. 645050 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda cd. supertardiva - Ammissibilità - Condizioni - Non imputabilità del ritardo al creditore - Mera irregolarità nella comunicazione del curatore al creditore ex art. 92 l.fall. - Ricezione dell’atto da parte del creditore - Persistente imputabilità del ritardo al creditore - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
In tema di ammissione dei crediti al passivo fallimentare, ai fini dell'ammissibilità della domanda cd. supertardiva, l'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. richiede la prova della non imputabilità del ritardo al creditore, circostanza che non può ritenersi integrata dalla mera irregolarità della comunicazione a lui effettuata dal curatore ai sensi dell'art. 92 l.fall. (nella specie trasmessa alla direzione generale anziché alla sede legale della società creditrice), quando l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)