Sez. 1, Sentenza n. 3048 del 29/04/1997 Cc. (dep. 05/06/1997) Rv. 207686 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieti alla concessione introdotti con legge n. 356 del 1992 - Immediata operatività - Fruizione pregressa di benefici in base alla preesistente, più favorevole normativa - Irrilevanza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Allorché, alla data di entrata in vigore del divieto di fruizione di benefici penitenziari introdotto dal D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, la pena per un reato compreso nell'elenco di quelli per cui il divieto stesso sia operativo non risulta estinta, il beneficio, stante l'unitarietà della pena, non è più concedibile, a nulla rilevando che, in precedenza, il condannato abbia già fruito, in relazione alla stessa pena, di benefici penitenziari, dal momento che le norme sull'ordinamento penitenziario concernenti le misure alternative alla detenzione hanno natura sostanzialmente amministrativa e non sono equiparabili, in ordine al loro rilievo costituzionale, a quelle penali, né la concessione di un beneficio penitenziario è idonea a precostituire, nell'interessato, un "diritto" a fruirne successivamente allorquando la relativa norma subisca modificazioni.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)