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Sez. 3, Sentenza n. 2844 del 03/10/1972 (Rv. 360551 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - COINCIDENZA CON IL FORO LEGALE - CARATTERE DI ESCLUSIVITA - INSUSSISTENZA - FORMA - ESPRESSA MANIFESTAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360551-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - FORO CONVENZIONALE - COINCIDENZA CON IL FORO LEGALE - CARATTERE DI ESCLUSIVITA - INSUSSISTENZA - FORMA - ESPRESSA MANIFESTAZIONE - NECESSITA.*

La semplice designazione convenzionale di un foro territoriale anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge, non attribuisce a quello designato carattere di esclusivita, in difetto della pattuizione espressa prevista dal secondo comma dell'articolo 29 cod proc civ. e seppure tale pattuizione non deve rivestire forme particolari, non puo tuttavia esser ricavata in base ad elementi presuntivi, in via di mera argomentazione logica, poiche occorre una univoca ed espressa manifestazione di volonta delle parti che non faccia sorgere alcun dubbio sulla concorde intenzione delle stesse di sottrarre la Competenza agli altri fori previsti dalla legge. (Conf 1956'71, mass n 352539).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)