Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 14 Formazione dell'albo
1. L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.
2. Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.
3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.
Art. 15 Iscrizione nell'albo
1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
2. Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
4. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.
Art. 16 Domande d'iscrizione
1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.
2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;
5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica.
Art. 17 Informazioni
1. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorita' politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.
Art. 18 Revisione dell'albo
1. L'albo e' permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.
Art. 19 Disciplina
1. La vigilanza sui consulenti tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
2. Per il giudizio disciplinare e' competente il comitato indicato nell'articolo 14.
Art. 20 Sanzioni disciplinari
1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'avvertimento;
2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall'albo.
Art. 21 Procedimento disciplinare
1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
3. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 ultimo comma.
Art. 22 Distribuzione degli incarichi
1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio.
2. Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
3. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.
Art. 23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
1. Il presidente del tribunale vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.
4. Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
Art. 24
IL D.PR. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Sezione II. Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi
Art. 25 Istituzione e formazione dell'albo
1. Presso ogni tribunale e' istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.
2. L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.
3. In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.
4. Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.
Art. 26 Iscrizione nell'albo
1. Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o piu' rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.
2. Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attivita' medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.
Art. 27 Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici
1. Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'articolo 25.
Capo III. Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere.
Art. 28 Registri di cancelleria
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.12
Art. 29
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
Art. 30
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
Art. 31
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
Art. 32
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
Art. 33 Divisione dei registri in piu' volumi
1. Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, puo' autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.
2. Il capo dell'ufficio puo' autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.
Art. 34
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399