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Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Testo in vigore al

Art. 14 Formazione dell'albo

1. L'albo e' tenuto dal presidente del tribunale ed e' formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore del Regno e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dall'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

2. Il consiglio predetto ha facolta' di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione e' fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Art. 15 Iscrizione e permanenza nell'albo

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale e politica specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.5455

2. Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

  1. 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

  2. 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

  3. 3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private.53

3. Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.

4. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

5. Contro il provvedimento del comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

6. Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonche' le modalita' per la verifica del loro assolvimento.5455

7. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresi' i casi di sospensione volontaria dall'albo.5455

Art. 16 Domande d'iscrizione

1. Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

2. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

  1. 1) estratto dell'atto di nascita;

  2. 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

  3. 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

  4. 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;

  5. 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacita' tecnica;5455

  6. 5-bis. gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.5455

3. Gli stati, le qualita' personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.59

Art. 17 Informazioni

1. A cura del presidente del tribunale debbono essere assunte presso le autorita' politiche e di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e priva dell'aspirante.

Art. 18 Revisione dell'albo

1. L'albo e' permanente. Ogni due anni anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali e' venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o e' sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.5455

2. Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato e' ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.5455

Art. 19 Disciplina

1. La vigilanza sui consulenti tecnici e' esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore del Re Imperatore o del presidente dell'associazione professionale, puo' promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale e politica specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

2. Per il giudizio disciplinare e' competente il comitato indicato nell'articolo 14.

Art. 20 Sanzioni disciplinari

1. Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  1. 1) l'avvertimento;

  2. 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;

  3. 3) la cancellazione dall'albo.

Art. 21 Procedimento disciplinare

1. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.

2. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

3. Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 15 quinto comma.59

Art. 22 Distribuzione degli incarichi

1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le fuizioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesinio. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.54 55

2. Il giudice puo' conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento e' comunicato al presidente del tribunale.54 55

3. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo e' conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.54 55

Art. 23 Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

1. Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

2. Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresi' pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.5455

Art. 24-bis Elenco nazionale dei consulenti tecnici

1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina.

2. L'elenco e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.5455

Sezione II. Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi

Art. 25 Istituzione e formazione dell'albo

1. Presso ogni tribunale e' istituito uno speciale albo dei consulenti tecnici per le controversie individuali in materia corporativa.

2. L'albo e' diviso in categorie secondo i rami delle attivita' economiche esercitate nella circoscrizione del tribunale.

3. In esso deve essere sempre compresa la categoria dei consulenti per l'applicazione delle norme sugli infortuni sul lavoro industriale ed agricolo, sulle malattie professionali e sulle assicurazioni sociali.

4. Per quanto attiene all'albo speciale e agli iscritti in esso si applicano le disposizioni della sezione precedente se non sono modificate dagli articoli seguenti.

Art. 26 Iscrizione nell'albo

1. Possono essere iscritti d'ufficio nell'albo, quando hanno i requisiti richiesti, le persone di speciale competenza in uno o piu' rami della produzione, che siano indicate dal presidente del consiglio provinciale delle corporazioni.

2. Per la categoria dei consulenti in materia di infortuni, di malattie professionali e di assicurazioni sociali possono essere iscritti, su istanza o d'ufficio, soltanto coloro che, per il titolo di studio conseguito o per l'attivita' medico-chirurgica spiegata, si dimostrano particolarmente versati nelle materie stesse.

Art. 27 Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici

1. Per le controversie indicate negli articoli 467 e seguenti del codice i consulenti tecnici sono scelti possibilmente nell'albo formato norma dell'articolo 25.

Capo III. Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere.

Art. 28 Registri di cancelleria

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.12

Art. 33 Divisione dei registri in piu' volumi

1. Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, puo' autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

2. Il capo dell'ufficio puo' autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.