DIRETTIVA 93/15/CEE DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
Testo in vigore al
Capo III. Disposizioni relative alla circolazione e al controllo degli esplosivi nella Comunità
Art. 9
1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti.
2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella presente direttiva non vengono più effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunità.
3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo.
4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.
5. Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.
6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.
7.
Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di deteminare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:
il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, si accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione;
il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento;
una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;
le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;
il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;
le date previste di partenza e di arrivo;
se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri.
Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento.
8. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorità competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonché agli Stati membri di transito.
9. Nessun fornitore potrà trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7.
Art. 10
1. Le munizioni possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di munizioni in seguito a vendita per corrispondenza.
2.
Per quanto riguarda i trasferimenti di munizioni verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:
il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi;
il numero di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
i dati che consentono l'identificazione di dette munizioni ed inoltre l'indicazione che esse hanno formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1o luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
il mezzo di trasferimento;
la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
Le informazioni di cui ai due ultimi trattini non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le munizioni fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.
3.
Ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di munizioni dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia un'autorizzazione che è valida per un periodo di tre anni, e che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino alla loro destinazione. Questo documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.
Anteriormente al trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire da cui il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.
4.
Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di munizioni il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.
Tali elenchi di munizioni sono comunicati agli armaioli che hanno ottenuto un'autorizzazione per il trasferimento di munizioni senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.
5.
Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di munizioni, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.
Le informazioni che gli Stati membri ricevono in applicazione delle procedure previste al presente articolo sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento, agli Stati membri di transito.
Art. 11
In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.
Queste misure rispettano il principio di proporzionalità. Esse non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione déguisée nel commercio tra Stati membri.
Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri.
§. CASO IV Altre disposizioni
Art. 12
1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalità di cui agli articoli 9 e 10.
2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle relative alla riservatezza.
Art. 13
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
5. La Commissione adotta misure d'esecuzione secondo la procedura di gestione di cui al paragrafo 3, in particolare per tener conto delle future modifiche delle raccomandazioni delle Nazioni Unite.
Art. 14
Gli Stati membri tengono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione, quali sono previste dall'articolo 1, paragrafo 4.
Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi. La Commissione può adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione del presente comma. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 4.
Le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per poter soddisfare agli obblighi previsti dal presente articolo.
I documenti di cui al presente articolo sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.
Art. 15
Gli Stati membri provvedono a che gli esplosivi siano muniti di una marcatura appropriata.
Art. 16
Quando uno Stato membro rilascia una licenza o un'autorizzazione per consentire di esercitare un'attività di fabbricazione di esplosivi, esso controlla, in particolare, la capacità delle persone responsabili a garantire il rispetto degli impegni tecnici che assumono.
Capo V. Disposizioni finali
Art. 17
Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.
Art. 18
Ciascuno Stato membro adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di sequestrare qualsiasi prodotto che rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva qualora esistano prove sufficienti che tale prodotto sarà oggetto di acquisizione, di utilizzazione o di traffico illecito.
Art. 19
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anteriormente al 30 settembre 1993.
2.
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 30 giugno 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1o gennaio 1995.
3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento dall'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2002, gli Stati membri ammettono l'immissione nel loro mercato degli esplosivi conformi alle normative nazionali vigenti nel loro territorio anteriormente al 31 dicembre 1994.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 20
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che l'articolo 8 A stabilisce che il mercato interno debba essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;
considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su un livello di protezione elevato;
considerando che la libera circolazione dei prodotti implica che siano soddisfatte talune condizione essenziali; in particolare che la libera circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'immissione degli esplosivi nel mercato;
considerando che gli esplosivi per uso civile formano oggetto di normative nazionali particolareggiate, soprattutto per quanto concerne i requisiti di sicurezza e di sicurezza pubblica; che tali normative nazionali stabiliscono, in particolare, che le autorizzazioni all'immissione nel mercato siano concesse soltanto se gli esplosivi soddisfano ad una serie di prove;
considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel mercato implica che le disposizioni nazionali divergenti siano armonizzate per garantire la libera circolazione di questi prodotti, senza che vengano abbassati gli attuali livelli ottimali di sicurezza e di sicurezza pubblica;
considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli esplosivi; che, per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali, è molto utile la disponibilità di norme armonizzate a livello europeo per quanto concerne, in particolare, i metodi di prova degli esplosivi; che tali norme non esistono attualmente;
considerando che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare l'attuale forma non vincolante; che, a tal fine, il comitato europeo per la standardizzazione (CEN) è stato riconosciuto come uno dei due organismi competenti per adottare norme armonizzate, in conformità degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione, il CEN ed il CENELEC, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo contenente specifiche tecniche adottato dal CEN, su mandato della Commissione, in conformità della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche4, e agli orientamenti generali di cui sopra;
considerando che la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica5, ha creato i mezzi armonizzati in materia di procedure di valutazione della conformità; che l'applicazione dei suddetti moduli agli esplosivi consente di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi incaricati di attuare procedure di valutazione della conformità tenendo conto della natura degli esplosivi;
considerando che in materia di sicurezza le norme relative al trasporto degli esplosivi formano oggetto di convenzioni e di accordi internazionali; che a livello internazionale esistono «raccomandazioni» delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, compresi gli esplosivi, la cui sfera d'applicazione oltrepassa l'ambito comunitario; che pertanto la presente direttiva non concerne le norme relative al trasporto;
considerando che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico; che si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo;
considerando che, per quanto riguarda la definizione dei prodotti di cui alla presente direttiva, ci si deve rifare alla definizione di tali prodotti quale prevista dalle «raccomandazioni» precitate;
considerando che la presente direttiva include nel suo campo di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi; che, siccome le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi6;
considerando che deve essere garantita anche la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi;
considerando che, nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a causa della detenzione o dell'impiego illeciti di esplosivi o di munizioni che rientrano nella presente direttiva, conviene consentire agli Stati membri di derogare, a date condizioni, alle disposizioni della presente direttiva in materia di trasferimenti;
considerando infine che si devono stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa e che è opportuno al riguardo che le autorità competenti si conformino al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola7;
considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni,
CAPO I Disposizioni generali
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG