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Sez. U, Sentenza n. 4448 del 24/02/2011 (Rv. 616760 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE | Provvedimento di fissazione del "deflusso minimo vitale" dei corsi d'acqua - Natura - Atto generale - Conseguenze - Obbligo di avvio del procedimento e di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616760-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE

Il provvedimento con il quale l'autorità regionale di bacino (nella specie, la deliberazione n. 4 del 2007 della Autorità di bacino regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia) abbia stabilito il deflusso minimo vitale per i corsi d'acqua soggetti alla sua competenza - in base alla normativa statale (art. 7 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152; d.m. 28 luglio 2004, emanato in attuazione dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. citato) e regionale (nella specie, legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16) - non costituisce una determinazione diretta ad incidere sulle posizioni di singoli concessionari, ma rappresenta un atto generale, applicabile a tutti i corsi d'acqua regionali, a fini di tutela dell'ambiente. Esso, pertanto, non deve essere motivato, né la sua emanazione dev'essere preceduta dall'invio ai concessionari interessati dell'avviso di avvio del procedimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 22 com. 4 CORTE COST., DM Ambiente 28/07/2004, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 13, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 27/11/2001 num. 28 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/07/2002 num. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)