Sez. 6, Sentenza n. 39209 del 27/09/2005 Cc. (dep. 24/10/2005) Rv. 232530 - 01
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Giudice dell'udienza preliminare - Funzione pregiudicante: rinvio a giudizio di altri concorrenti in separato procedimento - Condotte distintamente ascrivibili a ciascun concorrente - Incompatibilità - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. per il giudice dell'udienza preliminare l'aver disposto, in un separato procedimento, il rinvio a giudizio nei confronti di altri imputati dello stesso reato, quando alla mera comunanza dell'imputazione faccia riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (v. Corte Cost. ord. n. 367 del 2002) (fattispecie in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)