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Sez. U, Sentenza n. 2062 del 25/07/1964 (Rv. 302996 - 01)

UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - UFFICI UNICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI - NATURA - ENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302996-01

UFFICIALE GIUDIZIARIO - IN GENERE - UFFICI UNICI NOTIFICAZIONI, ESECUZIONI E PROTESTI - NATURA - ENTI PUBBLICI - ESCLUSIONE.*

Gli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, costituiti nelle sedi di capoluogo di distretto o di circondario non hanno natura di enti pubblici. La qualifica di ente pubblico postula innanzi tutto la esistenza di un soggetto giuridico mentre gli uffici unici non hanno natura di persona giuridica in difetto di decreto di riconoscimento o di Disposizioni normative che abbiano ad essi attribuito tale qualifica o da cui possa implicitamente desumersi che l'ordinamento li consideri come persone giuridiche. L'assunto che il servizio delle notificazioni, delle esecuzioni e dei protesti abbia la natura di una distinta entita di interesse pubblico importa che solo gli elementi materiali dell'attivita relativa al servizio stesso siano riferibili ai singoli ufficiali giudiziari e che l'attivita stessa debba essere ricollegata, dal punto di vista giuridico, agli uffici, in quanto enti dotati di distinta personalità ma va in contrario rilevato che l'istituzione degli uffici unici se e giuridicamente rilevante per gli obblighi che ne derivano per gli ufficiali giudiziari, non comporta che i medesimi uffici siano i soggetti ideali delle funzioni materialmente esplicate dagli uffici giudiziarì le notifiche, le esecuzioni ed i protesti sono Atti non dell'ufficio, ma degli ufficiali giudiziari, i quali operano in nome proprio e non quali organi e strumenti di una persona giuridica, tanto e vero che l'esecuzione dei predetti Atti e demandata ad essi singolarmente (art. 1, secondo comma e 106 ord. Cit.) e che sono personalmente tenuti a prestare una cauzione a garanzia dei danni cagionati nell'Esercizio delle funzioni (art. 21 ord. Cit.). Ne l'istituzione di persone giuridiche pubbliche puo essere ravvisata a seguito della formazione di un fondo comune che determina fra gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio una associazione, priva di personalita giuridica, intesa a svolgere attivita di interesse comune, con fondo comune e con vincoli fra gli associati. Inoltre, per la configurazione di un ente pubblico occorre che esso, oltre ad essere dotato di propria personalita, sia inserito istituzionalmente nell'organizzazione statale, inserimento che importa, fra l'altro il potere di sottoporre gli enti ad amministrazione straordinaria, di annullarne i provvedimenti illegittimi e di indirizzarne, coordinarne e vigilarne l'operato. Ma rispetto agli 'uffici unicì non e prevista ne l'amministrazione straordinaria, ne il potere di annullamento e la vigilanza su di essi esercitata non ha caratteri tali da potere essere considerata indice della configurazione di un ente pubblico, essendo affidata prevalentemente al capo di un ufficio giudiziario, anziche ad un organo dell'amministrazione e riguardando prevalentemente l'Esercizio delle funzioni dei singoli ufficiali giudiziari senza investire tutta l'attivita dell'ufficio. Ma specificamente e esclusa ogni ingerenza in ordine alle assunzioni di dipendenti, effettuata dalla collettivita degli ufficiali giudiziari e tali dipendenti, che hanno una modesta sfera di attribuzioni, sono sottoposti solo agli ufficiali giudiziari, senza che si instauri alcun rapporto con lo stato, che rimane del tutto estraneo alle assunzioni medesime.*

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1956 num. 1442 art. 1, Legge 19/12/1956 num. 1442 art. 21, Legge 19/12/1956 num. 1442 art. 106

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)