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Ordinamento giudiziario

Testo in vigore al

Art. 105

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51110a

Art. 108 Supplenza dei magistrati della corte di appello

1. Sono annualmente designati i magistrati destinati a presiedere la corte o la sezione, in caso di mancanza o di impedimento dei rispettivi titolari.

2. Quando a tale designazione non si e' provveduto, fa le veci del titolare mancante o impedito il piu' anziano dei magistrati del grado immediatamente inferiore, appartenente alla corte o alla sezione.

3. Se in una sezione manca, o e' impedito il presidente o alcuno dei consiglieri necessari per costituire il collegio giudicante, il primo presidente, quando non puo' provvedere a norma dell'art. 97, delega a supplirli il presidente o il piu' anziano dei presidenti di sezione del tribunale ordinario.140

Art. 109 Supplenza di magistrati del pubblico ministero

1. In caso di mancanza o di impedimento:

  1. 1) del procuratore generale del Re Imperatore, regge l'ufficio l'avvocato generale o il sostituto anziano;

  2. 2) del procuratore del Re Imperatore, regge l'ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

  3. 3) di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto.135140

Sezione II. Delle applicazioni

Art. 110 Applicazione dei magistrati

1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o piu' magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.109110a

2. La scelta dei magistrati da applicare e' operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L'applicazione e' disposta con preferenza per il distretto piu' vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

3-bis. Quando l'applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore dalla magistratura provvede d'urgenza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro ufficio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

5. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno. Nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il magistrato e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o piu' dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e' prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.156

6. Non puo' far parte di un collegio giudicante piu' di un magistrato applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o piu' procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non puo' svolgere attivita' in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.166173

Art. 113

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 FEBBRAIO 1989, N. 5885

Art. 115 Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacita' scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all' articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non puo' essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, puo' applicare la meta' dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimita', purche' abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalita' e abbiano un'anzianita' di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non puo' essere applicato piu' di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

Art. 117 Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte

1. I posti di magistrati ... di tribunale destinati alla Corte di cassazione ... sono messi a concorso con le procedure ordinarie.

Titolo quinto. Dello stato giuridico dei magistrati

Capo I. Dei gradi e delle funzioni dei magistrati.

Art. 118 Gradi nella magistratura

1. I gradi nella magistratura sono:

  1. 1° uditore giudiziario;

  2. 2° aggiunto giudiziario;

  3. 3° giudice, sostituto procuratore del Re Imperatore e pretore;

  4. 4° consigliere, sostituto procuratore generale di corte di appello e primo pretore;

  5. 5° consigliere e sostituto procuratore generale di corte di cassazione;

  6. 6° primo presidente di corte di appello e procuratore generale del Re Imperatore presso la corte d'appello - presidente di sezione della corte suprema di cassazione - avvocato generale presso la corte suprema di cassazione;

  7. 7° procuratore generale del Re Imperatore presso la corte suprema di cassazione;

  8. 8° primo presidente della corte suprema di cassazione.

2. I ruoli organici dei singoli gradi nella magistratura, ed i corrispondenti gradi gerarchici sono determinati nella tabella F annessa al presente ordinamento.

Capo II. Dell'ammissione in magistratura e dell'uditorato.