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Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Testo in vigore al

Art. 118 octovicies Lingue

1. Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 118 sexvicies e 118 septvicies, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

2.

Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all’articolo 118 duovicies, paragrafo 1, lettera a), figurano sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione.

Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali della Comunità.

Art. 118 novovicies Esecuzione

Le autorità competenti degli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un prodotto di cui all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, che non è etichettato in conformità della presente sezione, non sia immesso sul mercato o sia ritirato dal mercato.

Sezione II. Condizioni di produzione

Art. 119 Impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

In caso di erogazione dell'aiuto di cui all'articolo 100, la Commissione può subordinare l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi a preventiva autorizzazione, che viene rilasciata soltanto se tale impiego è condizione necessaria per la fabbricazione dei prodotti in questione.

Art. 120 Metodo di produzione dell’alcole etilico di origine agricola

Il metodo di produzione e le caratteristiche dell’alcole etilico di origine agricola ottenuto da uno specifico prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato possono essere stabiliti dalla Commissione.

Sezione II bis. Regole di produzione nel settore vitivinicolo

§ I. Varietà di uve da vino

Art. 120 bis Classificazione delle varietà di uve da vino

1. I prodotti di cui all’allegato XI ter elaborati nella Comunità sono ottenuti da varietà di uve da vino classificabili a norma del paragrafo 2.

2.

Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere impiantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. a) la varietà in questione appartiene alla specie Vitis vinifera o proviene da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis;

  2. b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L’estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua eliminazione.

3.

Gli Stati membri in cui la produzione di vino non supera 50000 ettolitri per campagna viticola, calcolata in base alla produzione media delle ultime cinque campagne viticole, sono esonerati dall’obbligo di classificazione di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, anche negli Stati membri di cui al primo comma possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino soltanto le varietà di uve da vino rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b).

4. In deroga al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 3, secondo comma, sono autorizzati per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l’impianto, il reimpianto o l’innesto delle seguenti varietà di uve da vino:

  1. a) le varietà non classificate, per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 2;

  2. b) le varietà non rispondenti al paragrafo 2, lettere a), e b), per quanto concerne gli Stati membri di cui al paragrafo 3.

5.

Le superfici impiantate con varietà di uve da vino per la produzione di vino in violazione dei paragrafi 2, 3, e 4 sono estirpate.

Non v’è tuttavia alcun obbligo di estirpazione di tali superfici se la produzione è destinata esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

6. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per verificare che i produttori si conformino al disposto dei paragrafi da 2 a 5.

§ II. Pratiche enologiche e restrizioni

Art. 120 ter Ambito di applicazione

La presente sottosezione concerne le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti del settore vitivinicolo, nonché la procedura per decidere in merito a tali pratiche e restrizioni.

Art. 120 quater Pratiche enologiche e restrizioni

1.

Per la produzione e la conservazione nella Comunità dei prodotti del settore vitivinicolo sono utilizzate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in virtù del diritto comunitario, figuranti nell’allegato XV bis o stabilite in conformità degli articoli 120 quinquies e 120 sexies.

Il disposto del primo comma non si applica:

  1. a) ai succhi di uve e ai succhi di uve concentrati;

  2. b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinati alla preparazione di succo di uve.

2. Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

3. I prodotti del settore vitivinicolo sono ottenuti nella Comunità nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato XV ter.

4. È vietata la commercializzazione nella Comunità dei prodotti disciplinati dal presente regolamento sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello comunitario o, laddove applicabile, non autorizzate a livello nazionale, o che violano le restrizioni previste nell’allegato XV ter.

Art. 120 quinquies Regole più restrittive decise dagli Stati membri

Gli Stati membri possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche, autorizzate in virtù del diritto comunitario, e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o dei vini spumanti e liquorosi.

Gli Stati membri comunicano tali limitazioni, esclusioni e restrizioni alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Art. 120 sexies Autorizzazione di pratiche enologiche e restrizioni

1. Fatte salve le pratiche enologiche relative all’arricchimento, all’acidificazione e alla disacidificazione previste nell’allegato XV bis per i prodotti specifici in esso contemplati e le restrizioni elencate nell’allegato XV ter, l’autorizzazione delle pratiche enologiche e le restrizioni relative alla produzione e alla conservazione dei prodotti del settore vitivinicolo sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

2. Gli Stati membri possono permettere l’uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni che la Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Art. 120 septies Criteri per l’autorizzazione

Per l’autorizzazione di pratiche enologiche secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4, la Commissione:

  1. a) si basa sulle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) e sui risultati dell’uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;

  2. b) tiene conto della protezione della salute umana;

  3. c) valuta il possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tali rischi;

  4. d) permette di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto in questione;

  5. e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell’ambiente;

  6. f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e sulle restrizioni stabilite rispettivamente negli allegati XV bis e XV ter.

Art. 120 octies Metodi di analisi

I metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall’OIV.

In assenza di metodi o di regole raccomandati e pubblicati dall’OIV, la Commissione adotta metodi e regole corrispondenti secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

In attesa dell’adozione di dette regole, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Sezione III. Norme procedurali

Art. 121 Adozione di norme, modalità di applicazione e deroghe

La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente capo, che possono riguardare in particolare:

  1. a) le norme di commercializzazione di cui agli articoli 113 e 113 bis, comprese le disposizioni concernenti:

    1. i) le deroghe o le esenzioni dall'applicazione delle norme;

    2. ii) la presentazione delle diciture previste dalle norme, nonché la commercializzazione e l'etichettatura;

    3. iii) l'applicazione delle norme ai prodotti importati nella Comunità e ai prodotti esportati dalla Comunità;

    4. iv) in riferimento all'articolo 113 bis, paragrafo 1, la definizione di prodotto di qualità sana, leale e mercantile;

  2. b) con riguardo alle definizioni e alle denominazioni che possono essere utilizzate nella commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari conformemente all’articolo 114, paragrafo 1:

    1. i) l’elaborazione e, all’occorrenza, il completamento dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, sulla base degli elenchi comunicati dagli Stati membri;

    2. ii) il completamento, se necessario, dell’elenco delle denominazioni di cui all’allegato XII, punto II.2, secondo comma, lettera a);

  3. c) con riguardo alle norme per i grassi da spalmare di cui all’articolo 115:

    1. i) un elenco dei prodotti di cui all'allegato XV, punto I.2, terzo comma, lettera a), sulla base degli elenchi inviati alla Commissione dagli Stati membri;

    2. ii) i metodi di analisi necessari per verificare la composizione e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cui all’articolo 115;

    3. iii) norme dettagliate per il prelevamento dei campioni;

    4. iv) norme dettagliate per l’ottenimento di informazioni statistiche sui mercati dei prodotti di cui all’articolo 115;

  4. d) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova che figurano nella parte A dell'allegato XIV:

    1. i) le definizioni;

    2. ii) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento delle uova;

    3. iii) i criteri di qualità, in particolare l'aspetto del guscio, la consistenza dell'albume e del tuorlo e l'altezza della camera d'aria;

    4. iv) la classificazione in base al peso, incluse le eccezioni;

    5. v) la stampigliatura delle uova e le indicazioni sugli imballaggi, incluse le eccezioni e incluse le norme da applicare in relazione ai centri di imballaggio;

    6. vi) gli scambi con i paesi terzi;

    7. vii) il metodo di allevamento;

  5. e) con riguardo alle disposizioni concernenti la commercializzazione delle carni di pollame che figurano nella parte B dell'allegato XIV:

    1. i) le definizioni;

    2. ii) l'elenco delle carcasse di pollame, delle parti di tali carcasse e delle frattaglie, incluso il foie gras, a cui si applica l'allegato XIV, parte B;

    3. iii) i criteri di classificazione ai sensi dell'allegato XIV, parte B, punto III.1;

    4. iv) le norme concernenti le indicazioni supplementari che devono figurare sui documenti commerciali di accompagnamento, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità delle carni di pollame destinate al consumatore finale e la denominazione di vendita ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE;

    5. v) le indicazioni facoltative del metodo di refrigerazione utilizzato e del tipo di allevamento;

    6. vi) le deroghe che possono essere applicate in caso di consegne ai laboratori di sezionamento o agli stabilimenti di trasformazione;

    7. vii) le norme da applicare per quanto riguarda le percentuali di assorbimento di acqua estranea nella preparazione di carcasse e di pezzi di carcasse freschi, congelati o surgelati nonché le indicazioni da rendere a tal riguardo;

  6. f) con riguardo alle disposizioni concernenti le norme per la produzione e la commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile che figurano nella parte C dell'allegato XIV:

    1. i) le definizioni;

    2. ii) la registrazione degli stabilimenti che producono o commercializzano uova da cova o pulcini di volatili da cortile;

    3. iii) le indicazioni da rendere sulle uova da cova, incluse quelle importate da o esportate verso paesi terzi, e sugli imballaggi, nonché le norme da applicare riguardo ai pulcini provenienti dai paesi terzi;

    4. iv) i registri a cura degli incubatoi;

    5. v) l'uso, diverso da quello per l'alimentazione umana, che può essere fatto delle uova incubate ritirate dall'incubatrice;

    6. vi) le comunicazioni degli incubatoi e degli altri stabilimenti alle autorità competenti degli Stati membri;

    7. vii) i documenti di accompagnamento;

  7. g) le caratteristiche qualitative minime per i prodotti del settore del luppolo di cui all’articolo 117;

  8. h) i metodi di analisi da applicare, ove pertinente;

  9. i) con riguardo all’impiego di caseina e caseinati di cui all’articolo 119:

    1. i) le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, nonché le percentuali massime di incorporazione in base a criteri oggettivi fissati tenendo conto delle esigenze tecnologiche;

    2. ii) gli obblighi che le imprese autorizzate ai sensi del punto i) devono rispettare;

  10. j) con riguardo alle condizioni per la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi ai sensi dell'articolo 113 ter:

    1. i) le modalità pratiche di indicazione della lettera di identificazione della categoria, di cui all'allegato XI bis, punto II, relativamente alla collocazione e alle dimensioni dei caratteri utilizzati;

    2. ii) l'importazione di carne da paesi terzi, di cui all'allegato XI bis, punto VIII, relativamente alle modalità di controllo del rispetto del presente regolamento.

  11. k) con riguardo alle regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche di cui alla sezione I bis, sottosezione I, in particolare le deroghe per quanto riguarda l’applicabilità delle regole e dei requisiti ivi stabiliti:

    1. i) le domande pendenti di protezione di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche;

    2. ii) la produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in una zona geografica situata in prossimità della zona geografica di origine dell’uva;

    3. iii) le pratiche tradizionali di produzione di determinati vini a denominazione di origine protetta;

  12. l) con riguardo alle regole relative alle menzioni tradizionali cui alla sezione I bis, sottosezione II, relative in particolare:

    1. i) alla procedura di conferimento della protezione;

    2. ii) al livello specifico di protezione;

  13. m) con riguardo alle regole relative all’etichettatura e alla presentazione di cui alla sottosezione I ter, in particolare:

    1. i) le modalità per l’indicazione della provenienza del prodotto in questione;

    2. ii) le condizioni d’uso delle indicazioni facoltative elencate nell’articolo 118 septvicies;

    3. iii) i requisiti specifici legati alle indicazioni relative all’annata e alla varietà di uve da vino figuranti in etichetta di cui all’articolo 118 septvicies, paragrafo 2;

    4. iv) ulteriori deroghe, aggiuntive a quelle previste all’articolo 118 sexvicies, paragrafo 2, che prevedono la possibilità di omettere il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

    5. v) le norme relative alla protezione da conferire in relazione alla presentazione di un dato prodotto.

La Commissione può modificare la parte B della tabella riportata nell'allegato XI bis, punto III, paragrafo 2.

Le misure necessarie per l’applicazione delle disposizioni relative alle pratiche enologiche e alle restrizioni stabilite nella sezione II bis, sottosezione II, e negli allegati XV bis e XV ter, salvo disposizione contraria prevista nei medesimi allegati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 4.

Le misure di cui al terzo comma possono includere, in particolare:

  1. a) le disposizioni secondo cui le pratiche enologiche comunitarie elencate all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono considerate pratiche enologiche autorizzate;

  2. b) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, arricchimento, acidificazione e disacidificazione compresi, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti aromatici di qualità;

  3. c) le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi;

  4. d) fatto salvo il disposto dell’allegato XV ter, sezione C, le disposizioni che disciplinano la miscelazione e il taglio dei mosti e dei vini;

  5. e) in assenza di regole comunitarie in materia, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche;

  6. f) le disposizioni amministrative relative alle pratiche enologiche autorizzate;

  7. g) le condizioni di detenzione, di circolazione e di uso dei prodotti non conformi al disposto dell’articolo 120 quater ed eventuali deroghe alle condizioni di tale articolo, nonché la fissazione di criteri atti ad evitare un eccessivo rigore in casi specifici;

  8. h) le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare la detenzione, la circolazione e l’uso dei prodotti non conformi alle disposizioni della sezione II bis, sottosezione II, diverse da quelle stabilite dall’articolo 120 quater, oppure non conformi alle disposizioni di applicazione della presente sottosezione.

  1. a)

Capo II. Organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e organizzazioni di operatori

Sezione I. Principi generali

Art. 122 Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:

  1. a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori:

    1. i) luppolo;

    2. ii) olio di oliva e olive da tavola;

    3. iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;

    iii bis) latte e prodotti lattiero-caseari;

    1. iv) bachicoltura;

  2. b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

  3. c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:

    1. i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;

    2. ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

    3. iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.;

Gli Stati membri possono riconoscere anche le organizzazioni di produttori costituite da produttori di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui al primo comma, lettera a), alle condizioni specificate alle lettere b) e c) dello stesso comma.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le organizzazioni di produttori che soddisfano le stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b), e c), e il cui statuto impone ai loro membri in particolare di:

  1. a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall’organizzazione di produttori;

  2. b) fornire le informazioni richieste dall’organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici coltivate e l’andamento del mercato;

  3. c) versare penali in caso di violazione degli obblighi previsti dallo statuto dell’organizzazione.

I seguenti obiettivi specifici ai sensi del paragrafo 1, lettera c), possono essere perseguiti in particolare nel settore vitivinicolo:

  1. a) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente;

  2. b) promuovere iniziative di gestione dei sottoprodotti della vinificazione e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

  3. c) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato;

  4. d) contribuire alla realizzazione dei programmi di sostegno di cui alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV ter.

Art. 123 Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni interprofessionali che:

  1. a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio e/o alla trasformazione di prodotti dei seguenti settori:

    1. i) settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

    2. ii) settore del tabacco;

  2. b) sono state costituite su iniziativa della totalità o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono; e

  3. c) perseguono un obiettivo specifico, che può segnatamente riguardare i seguenti aspetti:

    1. i) concentrare e coordinare l’offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;

    2. ii) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;

    3. iii) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione della produzione e della trasformazione;

    4. iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull’evoluzione del mercato.

2. Qualora svolgano le loro attività nel territorio di diversi Stati membri, le organizzazioni interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono riconosciute dalla Commissione senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 195, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono anche le organizzazioni interprofessionali del settore degli ortofrutticoli e possono riconoscere anche le organizzazioni interprofessionali del settore vitivinicolo le quali:

  1. a) sono composte da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, al commercio o alla trasformazione di prodotti dei settori menzionati nell’alinea;

  2. b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

  3. c) svolgono una, e per il settore degli ortofrutticoli, due o più attività tra le seguenti in una o più regioni della Comunità, nel rispetto degli interessi dei consumatori, e senza pregiudizio degli altri settori, per quanto riguarda il settore vitivinicolo nel rispetto della salute pubblica e degli interessi dei consumatori:

    1. i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

    2. ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

    3. iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;

    4. iv) valorizzare in misura maggiore il potenziale dei prodotti ortofrutticoli e il potenziale dei prodotti del settore vitivinicolo;

    5. v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

    6. vi) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari e di altri fattori di produzione, nonché a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

    7. vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione e, nel caso del settore vitivinicolo, della vinificazione;

    8. viii) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché le denominazioni d’origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

    9. ix) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

    10. x) definire per il settore degli ortofrutticoli, per quanto riguarda le norme di produzione e di commercializzazione di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato XVI bis, criteri più restrittivi rispetto alle normative comunitarie o nazionali;

    11. xi) per il settore vitivinicolo:

      fornire informazioni sulle particolari caratteristiche del vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta,

      incoraggiare il consumo moderato e responsabile di vino e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose,

      realizzare azioni promozionali per il vino, in particolare nei paesi terzi.

4. Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

  1. a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

  2. b) sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

  3. c) svolgono, in una o più regioni dell’Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

    1. i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

    2. ii) contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

    3. iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

    4. iv) esplorare potenziali mercati d’esportazione;

    5. v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

    6. vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

    7. vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l’altro promuovendo l’innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

    8. viii) ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

    9. ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

    10. x) valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

    11. xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.

Art. 124 Disposizioni comuni relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali

1. L'applicazione dell'articolo 122 e dell'articolo 123, paragrafo 1, non osta al riconoscimento, deciso dagli Stati membri in base al diritto nazionale e in ottemperanza al diritto comunitario, di organizzazioni di produttori o di organizzazioni interprofessionali di qualunque settore menzionato all'articolo 1, eccetto i settori di cui all'articolo 122, primo comma, lettera a), e all'articolo 123, paragrafo 1.

2. Le organizzazioni di produttori riconosciute a norma dei regolamenti (CE) n. 865/2004, (CE) n. 1952/2005 e (CE) n. 1544/2006 si considerano organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del presente regolamento. Le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dei regolamenti (CEE) n. 2077/92 e n. 865/2004, si considerano organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 123 del presente regolamento.

Art. 125 Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le altre organizzazioni riconosciute di altri operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola o le loro associazioni.

Sezione I bis. Disposizioni relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni interprofessionali ed ai gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

§ I. Statuto e riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Art. 125 bis Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

  1. a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

  2. b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;

  3. c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;

  4. d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;

  5. e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:

  1. a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;

  2. b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;

  3. c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.

3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

  1. a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;

  2. b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

  3. c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

  4. d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

  5. e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione;

  6. f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.

Art. 125 ter Riconoscimento

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

  1. a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovi;

  2. b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;

  3. c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;

  4. d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;

  5. e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti;

  6. f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e

  7. g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

2. Gli Stati membri:

  1. a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutti i pertinenti elementi di prova;

  2. b) eseguono controlli a intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle disposizioni del presente capo, comminano le sanzioni alle organizzazioni medesime in caso di irregolarità o di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e decidono, se necessario, la revoca del riconoscimento;

  3. c) comunicano alla Commissione, una volta all'anno, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

§ II. Gruppi di organizzazioni di produttori e Gruppi di produttori

Art. 125 quater Gruppi di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo

Un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo è costituita per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute e può svolgere qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori ai sensi del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, un'associazione di organizzazioni di produttori se:

  1. a) lo Stato membro ritiene che l'associazione sia capace di svolgere efficacemente le suddette attività; e

  2. b) l'associazione non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.

L'articolo 125 bis, paragrafo 4, si applica per analogia.

Art. 125 quinquies Esternalizzazione

Gli Stati membri possono autorizzare un'organizzazione di produttori riconosciuta o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta del settore ortofrutticolo ad esternalizzare una parte delle sue attività, anche a filiali, purché fornisca allo Stato membro sufficienti garanzie che si tratta di una soluzione adeguata per conseguire gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori interessata.

Art. 125 sexies Gruppi di produttori nel settore ortofrutticolo

1. Negli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data, ovvero delle regioni ultraperiferiche della Comunità di cui all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato o delle isole minori del Mar Egeo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1405/2006 possono essere costituiti gruppi di produttori, in qualità di persona giuridica o di una sua parte chiaramente definita, per iniziativa di agricoltori che coltivano uno o più prodotti del settore ortofrutticolo e/o prodotti di tale settore destinati esclusivamente alla trasformazione, allo scopo di essere riconosciute come organizzazioni di produttori. Detti gruppi di produttori possono avvalersi di un periodo transitorio per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 122 per il riconoscimento come organizzazioni di produttori. A tal fine, i gruppi di produttori presentano allo Stato membro competente un piano di riconoscimento scaglionato nel tempo, la cui accettazione fa decorrere il periodo transitorio di cui al secondo comma ed equivale ad un prericonoscimento. Il periodo transitorio non è superiore a cinque anni.

2. Prima di accettare il piano di riconoscimento, lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie intenzioni e le relative conseguenze finanziarie probabili.