diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12706 del 20/07/2012 (Rv. 623286 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Divieto dei "nova" - Eccezioni nuove - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623286-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nel procedimento di appello in materia di lavoro, le eccezioni nuove, vietate dall'art. 437 cod. proc. civ., sono le eccezioni in senso stretto, che introducono in giudizio un nuovo "thema decidendum" e un nuovo accertamento di fatto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che il datore di lavoro, il quale sin dal primo grado aveva contestato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata, abbia sollevato un'eccezione nuova specificando in appello che tali mansioni erano state svolte in modo residuale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)