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Sez. 6, Sentenza n. 8294 del 03/06/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 206135 - 01

AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - Termine | Reato permanente - Termine - Tre mesi dalla conoscenza del fatto - Necessità di presentazione di ulteriore querela per gli episodi successivi fino alla sentenza di primo grado - Esclusione - Necessità per il Pm di integrare la contestazione in giudizio quando non sia indicata nel capo di imputazione la data di cessazione della permanenza - Esclusione - Fattispecie in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206135-01

AZIONE PENALE (Cod. proc. pen. 1988) - QUERELA - Termine

Nei reati permanenti perseguibili a querela, la querela deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto delittuoso e non interrompe la permanenza che si protrae fino alla sentenza di primo grado senza che sia necessario presentare ulteriore querela e, quando nel capo di imputazione sia contestata la data di accertamento e non quella di cessazione della permanenza, senza che il Pm debba in dibattimento procedere ad ulteriore contestazione (Fattispecie in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)