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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Capo V. Della distruzione, alienazione, acquisto o ritenzione di effetti militari

Art. 164 Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare

1. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a quattro anni.

Art. 165 Distruzione o alienazione di effetti di vestiario o equipaggiamento militare

1. Il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, rende inservibili o in qualsiasi modo aliena oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo vestiario o equipaggiamento militare, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.16

Art. 166 Acquisto o ritenzione di effetti militari

1. Chiunque acquista o per qualsiasi titolo ritiene oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose destinate a uso militare, senza che siano muniti del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza che egli possa dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente cessato di appartenere al servizio militare, soggiace alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.16

Capo VI. Distruzione o danneggiamento di opere, di edifici o di cose mobili militari

Art. 167 Distruzione o sabotaggio di opere militari

1. Il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, si applica la pena di morte con degradazione.

3. Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 168 Danneggiamento di edifici militari

1. Fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, e' punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Art. 169 Distruzione o deterioramento di cose mobili militari

1. Il militare, che, i fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

2. Se il fatto e' commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare e' da due a cinque anni; e puo' estendersi fino a quindici anni, se dal fatto e' derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia piu' atto al servizio cui era destinato.

Art. 170 Fatti colposi

1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 168 e 169 e' commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Art. 171 Circostanza aggravante e circostanza attenuante in relazione alla entita' del danno

1. Nei casi preveduti dagli articoli 168 e 169:

  1. 1° si applica la reclusione non inferiore a cinque anni, se dal fatto e' derivato un danno di rilevante entita';

  2. 2° la pena e' diminuita, se, per la particolare tenuita' del danno, il fatto risulta di lieve entita'.

Art. 172 Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato

1. Il militare, che, senza necessita', uccide, o rende inservibile, o comunque danneggia un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Titolo terzo. Dei reati contro la disciplina militare

Capo I. Della disobbedienza

Art. 173 Nozione del reato e circostanza aggravante

1. Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se il fatto e' commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare e' da sei mesi a un anno; e puo' estendersi fino a cinque anni, se il fatto e' commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Capo II. Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

Art. 174 Rivolta

1. Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':

  1. 1° mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

  2. 2° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

  3. 3° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

3. La condanna importa la rimozione.

Art. 175 Ammutinamento

1. Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o piu':

  1. 1° rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

  2. 2° persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento e' della reclusione militare da uno a cinque anni.

3. Se il fatto ha carattere di particolare gravita' per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se e' commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla meta' a due terzi.

4. La condanna importa la rimozione.

5. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena e' della reclusione militare fino a un anno.

Art. 176 Provocazione del superiore

1. Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla meta'.

Art. 177 Omesso rapporto

1. Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se il colpevole e' un ufficiale, la reclusione militare e' da uno a due anni.

Art. 178 Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento

1. Quando quattro o piu' militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non e' commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla meta'.

Art. 179 Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante

1. Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

Art. 180 Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo

1. Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 181 Casi di non punibilita'

1. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:

  1. 1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

  2. 2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.

Art. 182 Attivita' sediziosa

1. Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.

Art. 183 Manifestazioni e grida sediziose

1. Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

Art. 184 Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari

1. Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.