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Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 26/01/2022 (Rv. 663711 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità professionale - Avvocato - Omessa trascrizione di domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. - Impossibilità di opporre gli effetti della sentenza al terzo acquirente - Immobile gravato da ipoteca - Insussistenza del danno - Esclusione - Accertamento della residua entità del credito garantito dall’ipoteca - Necessità.
Stato
decisa il 2022-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663711-01

AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di responsabilità professionale, ai fini della verifica dell'esistenza di un danno risarcibile, nel caso in cui l'avvocato abbia omesso di trascrivere la domanda giudiziale ex art. 2901 c.c., con conseguente impossibilità per il creditore di opporre gli effetti della sentenza al terzo che, in corso di causa, abbia acquistato un cespite del compendio oggetto dell'esperita azione revocatoria, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria su quello stesso bene non è, di per sé, ostativa alla possibilità di riconoscere l'esistenza di detto danno, occorrendo, invece, una verifica della residua consistenza del credito garantito da ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)