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Sez. L, Sentenza n. 3860 del 12/02/2024 (Rv. 670151-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Strutture sanitarie pubbliche - Dirigenza sanitaria - Riconoscimento dell'anzianità a fini economici e professionali - Servizio presso strutture sanitarie riconosciute di uno Stato U.E. - Validità - Conseguenze - Disapplicazione degli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. dell’8 giugno 2000.
Stato
decisa il 2024-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670151-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di dirigenza medica e veterinaria di strutture pubbliche, poiché l'art. 5 del d.l. n. 59 del 2008 (modif. dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013), in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, ha escluso la rilevanza del presupposto della necessaria continuità del servizio, ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi vantaggi economici o professionali, in caso di passaggio da una struttura sanitaria ex l. n. 735 del 1960 di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro, gli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria vanno disapplicati nelle parti in contrasto con il disposto del citato art. 5.

Decreto Legge 08/04/2008 num. 59 art. 5, Legge 06/06/2008 num. 101 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 44, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST., Legge 10/07/1960 num. 735, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 12, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 28, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 29, Legge 10/07/1960 num. 735, Regolam. Consiglio CEE 15/10/1968 num. 1612 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)