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Sez. 1, Ordinanza n. 33389 del 21/12/2025 (Rv. 676394-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE | Separazione consensuale - Accordo implicante l'obbligo di destinazione di un immobile a casa familiare - Coercibilità ai sensi dell’art 2932 c.c. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676394-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IN GENERE

In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non

essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)