Sez. 1, Ordinanza n. 618 del 12/01/2026 (Rv. 677422-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Art. 160, comma 4, l.fall. - Requisito di ammissibilità - Portata.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
In materia di concordato preventivo liquidatorio, al Tribunale spetta la verifica del requisito di ammissibilità della proposta, di cui all'art. 160 comma 4, l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132 del 2015, che implica non solo l'assunzione da parte del debitore dell'obbligo di pagare i creditori chirografari (ab origine o degradati ai sensi dell'art. 160, comma 2, legge fall.) nella misura minima indicata dalla legge, ma anche la valutazione prognostica che, con alta probabilità, detto obbligo sarà effettivamente adempiuto.
Legge Falliment. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)