Sez. 2, Ordinanza n. 25436 del 16/09/2025 (Rv. 676454-02)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Depositario - Obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava - Limiti - Dovere di protezione della stessa da agenti dannosi esterni - Sussistenza - Estensione al deterioramento per il trascorrere del tempo - Esclusione - Fondamento.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE
In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)