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Sez. 2, Ordinanza n. 25436 del 16/09/2025 (Rv. 676454-02)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE | Depositario - Obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava - Limiti - Dovere di protezione della stessa da agenti dannosi esterni - Sussistenza - Estensione al deterioramento per il trascorrere del tempo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676454-02

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA' - IN GENERE

In tema di deposito, l'obbligo di restituire la cosa nello stato in cui si trovava è circoscritto alle prestazioni funzionali alla sua conservazione, intesa come protezione dagli eventi dannosi esterni ad essa o connessi alla sua natura, senza estendersi a situazioni inevitabili, quali il naturale deterioramento dovuto al trascorrere del tempo, che si colloca al di fuori della sfera di influenza del depositario e resta causalmente esterno alla diligenza cui egli è tenuto.

Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)