Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18305 del 03/09/2020 (Rv. 658659 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Prescrizione - Effetto sospensivo ed interruttivo - Presupposti - Iscrizione d'ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 - Atto sospensivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Natura di atto interruttivo - Configurabilità - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
In tema di prescrizione, l'effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l'atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)