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Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 08/03/1988 (Rv. 458123 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - NORME REGOLATRICI DELL'AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONTRATTI AGRARI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ DELLE PREDETTE NORME - CONCESSIONI SU COMODATO DI UN FONDO RUSTICO - APPLICABILITÀ DELLE NORME MEDESIME - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458123-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - NORME REGOLATRICI DELL'AFFITTO DI FONDI RUSTICI - CONTRATTI AGRARI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ DELLE PREDETTE NORME - CONCESSIONI SU COMODATO DI UN FONDO RUSTICO - APPLICABILITÀ DELLE NORME MEDESIME - ESCLUSIONE.*

In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall'art. 27 della legge n. 203 del 1982 - secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima - non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario, (la cui causa - estranea al comodato - è quella di costituire un'impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia ma svolga un'attività di gestione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)