Sez. L, Sentenza n. 9974 del 28/07/2000 (Rv. 538929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Servizio militare di leva - Onere di comunicazione a carico del lavoratore - Inosservanza - Licenziamento in periodo di servizio di leva - Comunicazione all'originario domicilio del lavoratore - Ritualità - Termine per impugnare il recesso - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La sospensione del rapporto di lavoro in periodo di servizio di leva, con conseguente dispensa del lavoratore dal dovere, contrattualmente stabilito, di comunicare le variazioni del proprio indirizzo, presuppone la previa comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro dell'inizio del servizio militare, in mancanza della quale ritualmente il datore di lavoro comunica il licenziamento intimato al lavoratore in periodo di servizio di leva indirizzando l'atto all'originario domicilio da quest'ultimo indicato, e dalla data di tale comunicazione - che, in quanto recettizia, si perfeziona in ragione della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. - decorre il termine di sessanta giorni per impugnare il licenziamento (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro subito dopo l'inizio del periodo di servizio di leva per assenza ingiustificata dal lavoro con comunicazione all'originario domicilio del lavoratore, dove era risultato sconosciuto)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2111 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/09/1946 num. 303 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)