Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Testo in vigore al
Art. 20
1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilita' civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attivita' professionale.
2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio e' soggetto a procedimento disciplinare e puo' essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.
Art. 21
1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220.
Art. 22
1. Il patrimonio del Fondo e' costituto dai contributi dei notai, dalla somme ottenute a titolo di rivalsa per i risarcimenti erogati, dalla dotazione residua del fondo volontario temporaneo di solidarieta', gia' istituito dal consiglio nazionale del notariato e dagli incrementi conseguenti alla gestione del Fondo.
2. I contributi dei notai sono acquisiti definitivamente al patrimonio del Fondo e non danno diritto a restituzione.
3. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati e', comunque, subordinata:
a) al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la responsabilita' del notaio o della sentenza di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale;
b) alla surrogazione del consiglio nazionale del notariato nel credito vantato nei confronti del notaio responsabile del danno, nei limiti dell'importo del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 1201 del codice civile.
3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non e' coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione puo' richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione e' subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorita' giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, e' legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo puo', esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorita' giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo puo' agire esecutivamente sull'indennita' dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, puo' notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennita' nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalita' procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
3-quinquies. Se e' accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.
4. Il danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero puo' essere dimostrato con prova scritta da valutare con le procedure definite dal consiglio nazionale del notariato con il regolamento di cui all'articolo 21 , fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno e' dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e' quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.
5. Il contributo corrisposto dal Fondo copre unicamente i danni relativi a fatti verificatisi successivamente alla data della costituzione del fondo.
Art. 23
1. Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N . . . n. . . . di (o fu) notaro in n. . . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
2. Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
3. Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
4. Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potra' servirsene, ma dovra' invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conservera' come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.
Art. 23-bis
1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciata dal Consiglio nazionale del notariato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al coadiutore e al notaio delegato.
Art. 23-ter
1. Il certificato qualificato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rilasciato al notaio per l'esercizio delle sue funzioni nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 34, commi 3 e 4, dello stesso decreto, attesta, sulla base delle comunicazioni inviate dai consigli notarili distrettuali, anche la sua iscrizione nel ruolo.
2. Le modalita' di gestione del certificato di cui al comma 1 devono comunque garantirne l'immediata sospensione o revoca, a richiesta dello stesso titolare o delle autorita' competenti, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia di firme elettroniche o quando il notaio e' sospeso o cessa dall'esercizio delle sue funzioni per qualsiasi causa, compreso il trasferimento ad altro distretto.
3. Il notaio custodisce ed utilizza personalmente, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il dispositivo di firma collegato al certificato di cui al comma 1.
Art. 24
1. Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalita' stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.2531
2. Tale termine puo' essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come puo' essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.2531
3. Adempiuto quanto e' innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.
4. Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato puo' reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.
5. Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro e' investito nell'esercizio delle sue funzioni.7
Art. 25
1. Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.
2. Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sara' fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
Art. 26
1. Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
2. Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, puo' aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni.
3. Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per piu' di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
4. Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese. Per il congedo da uno a tre mesi, la facolta' di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il permesso non puo' essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.
5. Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.
6. Nei Comuni dove risiedono piu' di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potra' concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purche' concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la meta' dei notari assegnati al Comune.
7. Tanto il Ministero quanto l'autorita' che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunita' di farlo.
8. Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero' fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
Art. 27
1. Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne e' richiesto.
2. Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende piu' regioni.
Art. 28
1. Il notaro non puo' ricevere o autenticare atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.
2. Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
3. Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.
Art. 29
1. E' vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.
Capo III. Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.
Art. 30
1. Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all'articolo 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli articoli 18 e 24.49
2. Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
3. Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volonta'.
4. A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso e' assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.
5. Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione.65
6. Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovra' essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
Art. 31
1. La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermita', sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.49
2. Se la debolezza di mente o la infermita' e' soltanto temporanea, il notaro puo' essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
3. Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermita' continui, il notaro sara' dispensato.
4. Parimente sara' dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.
Art. 32
1. La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualita' incompatibili con l'esercizio del notariato;
2° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182;
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182.
Art. 33
1. I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, sempreche' siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.
2. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562.
Art. 34
1. La decadenza dalla nomina e la cessazione dall'esercizio per dispensa, richiesta del notaio, sono dichiarate con decreto dirigenziale.
2. La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui agli articoli 30, 31 e 32 e' dichiarata, a richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il notaio o del presidente del consiglio notarile del distretto presso il quale il notaio e' iscritto, udito sempre l'interessato, ai sensi degli articoli 152 e seguenti, in quanto compatibili.
3. Quando e' chiesta la cessazione definitiva dell'esercizio notarile possono essere adottate le misure cautelari di cui all'articolo 158-sexies.65
Art. 35
1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 138-bis, 142, 142-bis e 147, nonche' negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare e' pronunciata nei casi di cui agli articoli 34, comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies.65
Art. 36
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182
Art. 37
1. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sara' prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella Gazzetta ufficiale, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.
2. Un esemplare del detto avviso dovra' poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.
Art. 38
1. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza.
2. Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento.
3. Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione.215455