Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 07/10/1985 Ud. (dep. 22/02/1986) Rv. 171954 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - REATO CONTRAVVENZIONALE - DECRETO PENALE - OPPOSIZIONE - CONTENUTO - RICHIESTA DI OBLAZIONE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL PRETORE - MANCANZA - OBBLIGO DELL'IMPUTATO - AI FINI DELLA OBLAZIONE RICHIESTA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - REATO CONTRAVVENZIONALE - DECRETO PENALE - OPPOSIZIONE - CONTENUTO - RICHIESTA DI OBLAZIONE - PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEL PRETORE - MANCANZA - OBBLIGO DELL'IMPUTATO - AI FINI DELLA OBLAZIONE RICHIESTA.*
Nel procedimento per reati contravvenzionali la facoltà di beneficiare dell'oblazione, ai sensi dell'art. 162 bis cod. pen., può essere esercitata fino a che il decreto penale di condanna non sia divenuto esecutivo col passaggio in giudicato per Mancanza di opposizione e, quindi, fino alla apertura del dibattimento, se l'opposizione stessa sia stata proposta. Pertanto, qualora l'imputato nella fase degli Atti preliminari al giudizio di opposizione abbia fatto domanda di oblazione, osservando le relative prescrizioni, ma il pretore non abbia emesso alcun provvedimento di ammissione al beneficio prima del dibattimento, egli ha l'Obbligo di presentarsi all'udienza, onde evitare che il giudice pronunci sentenza di esecutività del decreto di condanna a suo tempo opposto. (V mass n 170327).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)