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Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 06/09/1968 (Rv. 335598 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE AI FINI DELL'ESECUZIONE FORZATA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335598-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE AI FINI DELL'ESECUZIONE FORZATA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*

La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, va fatta al procuratore costituito, poiche, a tali fini, e irrilevante la notifica eseguita personalmente alla parte, a norma dell'art. 479, concernente la notificazione del titolo esecutivo. Conf. Alla sent. N. 2598-67, massima n. 329964.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)