REGOLAMENTO (CE) N. 1431/94 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1994 che stabilisce le modalità d'applicazione nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli
Testo in vigore al
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui1, in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93 della Commissione3, in particolare l'articolo 15,
considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nuovi contingenti tariffari annuali per alcuni prodotti del settore delle carni di pollame; che l'applicazione di tali contingenti è a tempo indeterminato;
considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli4, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/935; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;
considerando che il regolamento (CE) n. 774/94 ha fissato allo 0 % il prelievo per l'importazione di alcuni prodotti del settore delle carni di pollame, entro il limite di un determinato quantitativo; che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare detto quantitativo sull'arco di un anno;
considerando che, per garantire un impiego dei quantitativi di cui trattasi conforme ai tradizionali flussi d'importazione sul mercato comunitario, è d'uopo ripartire i quantitativi medesimi in base all'origine delle importazioni e all'entità delle stesse nel corso degli ultimi tre anni;
considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 50 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli di importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni di pollame, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;
considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione