Sez. 3, Sentenza n. 14501 del 07/12/2016 Cc. (dep. 24/03/2017) Rv. 269325 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Edificazione abusiva - Reato permanente - Cessazione - Ottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori emanato dal Comune - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
La permanenza del reato di edificazione abusiva cessa a seguito dell'interruzione dei lavori conseguente all'ordine di sospensione emanato dall'autorità comunale; ne consegue, da un lato, che la ripresa dei lavori dopo l'ottemperanza a tale ordine non costituisce un "post factum" non punibile ma integra una autonoma, ulteriore e grave violazione della norma penale, che legittima l'uso del potere coercitivo reale e il successivo esercizio dell'azione penale, dall'altro, che la valutazione circa la cessazione della permanenza conseguente all'osservanza dell'ordine di sospensione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sottratto, in presenza di motivazione, al sindacato di legittimità . (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso del PM avverso il diniego di sequestro preventivo, motivato dal giudice con l'assenza di attualità e concretezza del pericolo cautelare per effetto dell'ottemperanza all'ordine di sospensione e del conseguente esaurimento della condotta criminosa).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)