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Sez. 3, Sentenza n. 222 del 06/02/1962 (Rv. 250343 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - RICORRIBILITA - LIMITI*
Stato
decisa il 1962-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250343-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - RICORRIBILITA - LIMITI*

Il travisamento dei fatti puo costituire motivo di ricorso per Cassazione soltanto se si risolva in Mancanza di motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioe su un elemento della fattispecie che, se esaminato, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione della causa. (Conf 1160/58 4333/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)