Sez. 3, Sentenza n. 6564 del 19/12/1980 (Rv. 410351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DI QUELLI GIUSTIFICATIVI DELLA 'LEGITIMATIO AD PROCESSUM' - FINO ALLA RELAZIONE DELLA CAUSA IN UDIENZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DI QUELLI GIUSTIFICATIVI DELLA 'LEGITIMATIO AD PROCESSUM' - FINO ALLA RELAZIONE DELLA CAUSA IN UDIENZA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilita del ricorso per Cassazione, tra cui quelli necessari a giustificare la legitimatio ad processum, (nella specie, trattavasi di certificato di morte della parte soccombente nel giudizio di merito e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta attestante la successione legittima dei ricorrenti) puo essere eseguito anche successivamente al deposito del ricorso, fino alla relazione della causa in udienza. (Conf 1504/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)