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Sez. 1, Sentenza n. 854 del 11/03/1976 (Rv. 379522 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI PROCURATORI - POTERI DI DISPORRE DEL DIRITTO CONTROVERSO - SPETTANZA AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPARSA DI RISPOSTA - CONFESSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379522-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DEI PROCURATORI - POTERI DI DISPORRE DEL DIRITTO CONTROVERSO - SPETTANZA AL DIFENSORE - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPARSA DI RISPOSTA - CONFESSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La confessione postula l'animus confitendi, cioe la volonta di riconoscere fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli alla controparte. Una volonta siffatta puo essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso. Tale potere non spetta al difensore, in difetto di un particolare mandato che si aggiunga, in ipotesi, alla procura ad lites. In particolare, quanto alla confessione che si pretenda contenuta nella comparsa di risposta, va tenuto presente che questa e atto del difensore, e la confessione predetta puo essere riferita alla parte solo se l'atto sia firmato anche da quest'ultima.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2731, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)