Sez. 4 - , Sentenza n. 7939 del 25/11/2020 Ud. (dep. 01/03/2021) Rv. 280928 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO | Astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone - Necessità – Ragioni – Conseguenze - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
Ai fini dell'integrazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro è necessaria l'astratta potenzialità della condotta a determinare una situazione di pericolo per una pluralità di persone – ancorchè numericamente e spazialmente determinata – trattandosi di delitto contro la pubblica incolumità, con la conseguenza che il reato non è configurabile laddove l'impianto o l'apparecchiatura, difettante delle cautele destinate a prevenire infortuni sul lavoro, non sia destinato all'utilizzazione contemporanea da parte di una pluralità di lavoratori o non sia idonea a sprigionare una forza dirompente in grado di coinvolgere numerose persone. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità del reato in una fattispecie in cui il macchinario, privato delle cautele antinfortunistiche, era destinato ad essere utilizzato da parte di un lavoratore per turno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)