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Sez. 3, Sentenza n. 1426 del 15/05/1971 (Rv. 351696 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IMMEDIATA - INCOMPETENZA DEL GIUDICE - OPPOSIZIONE AVVERSO PIGNORAMENTO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DECORRENZA DAL PIGNORAMENTO.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351696-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE IMMEDIATA - INCOMPETENZA DEL GIUDICE - OPPOSIZIONE AVVERSO PIGNORAMENTO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DECORRENZA DAL PIGNORAMENTO.*

L'opposizione con la quale si deduca la incompetenza del giudice che ha autorizzato l'esecuzione immediata (nella specie, del pretore, per aver dato siffatta autorizzazione in una procedura esecutiva immobiliare) riguarda non il titolo esecutivo od il precetto, sibbene l'atto di pignoramento, onde deve essere proposta entro cinque giorni dal compimento di tale atto, a sensi dell'art 617, comma secondo, ultima parte, cod proc civ. (V 369'66, mass n 320713).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 482, Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)